Cambia la legge sulla prostituzione, più tutele per i minori
Dal primo di luglio commetterà reato chiunque ricorrerà alle prestazioni sessuali di persone tra i 16 e i 18 anni in cambio di denaro. Sarà punibile anche l'istigazione di minorenni alla prostituzione
Cambiano le norme in materia di prostituzione in Svizzera: a partire dal mese di luglio, si legge in una nota dell’Ufficio fedeale di giustizia «sarà passibile di pena chiunque ricorrerà alle prestazioni sessuali di minori tra i 16 e i 18 anni in cambio di denaro. Il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore il 1° luglio 2014 questa e altre modifiche del Codice penale (CP)».
Attualmente il diritto penale svizzero punisce i clienti di prostitute se la persona che si prostituisce non ha ancora compiuto 16 anni e la differenza d’età tra le persone coinvolte supera i tre anni. Non sono invece punibili i contatti sessuali consensuali in cambio di denaro con minori di sesso femminile o maschile di età superiore ai 16 anni. A partire dall’entrata in vigore delle nuove norme invece «il ricorso a prestazioni sessuali di minori tra i 16 e i 18 anni in cambio di denaro sarà punito con una pena detentiva sino a tre anni; non saranno invece puniti i minori coinvolti. Lo scopo della norma consiste nel proteggere i bambini e gli adolescenti dalla prostituzione. Sarà passibile di pena anche chiunque istighi un minore alla prostituzione. È prevista una pena detentiva sino a dieci anni per i protettori e i gestori di postriboli o di agenzie di escort che agevolano o incoraggiano la prostituzione per trarne vantaggi patrimoniali. Rientrano in tale attività anche la locazione di saloni o l’assunzione di minori in locali a luci rosse. Possono essere autori di tali reati anche familiari o amici».
Le nuove norme del codice penale andranno a tutelare i minori anche contro la diffusione di materiale pedopornografico: «Chiunque fabbrichi, importi, tenga in deposito, metta in circolazione, propagandi, esponga, offra, mostri, lasci o renda accessibili, acquisti, si procuri o possegga oggetti o rappresentazioni vertenti su atti sessuali o violenti reali con minori è punito con una pena detentiva sino a cinque anni. Per il consumo di tali oggetti o rappresentazioni è invece prevista una pena detentiva sino a tre anni. Infine, sarà passibile di pena anche chiunque recluti minori per coinvolgerli in una rappresentazione pornografica o li induca a parteciparvi».
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