Certificato antipedofilia: è richiesto solo per i supplenti
In una nota, il sindacato dei presidi ANP chiarisce la situazione in merito all'entrata in vigore del decreto legislativo. Diversa, però, la situazione tra scuola statale e scuola paritaria
Clima tranquillo oggi, lunedì 7 aprile, nelle scuole del Varesotto. A togliere dubbi e preoccupazioni circa la necessità di presentare il certificato penale per insegnanti e personale ATA ci ha pensato l’ ANP, l’associazione nazionale presidi che, in una nota, ha dato l’interpretazione dell’art.39
«I datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato di cui all’articolo 25 del richiamato T.U.al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attivita’ che comportino contatti diretti e regolari con minori».
Dal momento che, all’atto dell’ingresso in ruolo, ogni docente di scuola statale ( in qualità di dipendente pubblico) ha dovuto portare il certificato penale, si ritiene che la norma si limiti ai supplenti e a quanti collaborano per progetti specifici, come attività extracurricolari o sportelli psicologici.
Nella nota, l’ANP ha dato l’interpretazione mettendo al riparo i singoli dirigenti da iniziative estemporanee e di emergenza: « Ferme restando tutte le riserve su questo modo di procedere, va però ricordato che il certificato in questione è prodotto obbligatoriamente da tutti i pubblici dipendenti (fra cui anche i docenti) all’atto della assunzione e che non deve essere ulteriormente ripresentato fino a quando non si verifichino variazioni suscettibili di incidere sullo status. Quindi, almeno per questa volta, niente panico. Le scuole non devono fare proprio nulla, se non essere particolarmente attente per quanto riguarda la documentazione dei supplenti annuali e temporanei, per i quali l’obbligo di produrre i documenti di rito si rinnova con il primo rapporto di impiego stipulato dopo l’aggiornamento periodico delle graduatorie in base alle quali sono nominati. Per quanto riguarda, invece, il personale non scolastico, impiegato a vario titolo per progetti promossi dalle scuole a vantaggio degli alunni, il relativo certificato generale del casellario giudiziario potrà essere richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di riferimento».
La questione, dunque, sembra essere chiarita, ma imminenti nuove chiarificazioni sono attese soprattutto in merito alle eventuali variazioni successive alla presentazione del certificato: in questi casi cosa succede? Molti reputano che sia il tribunale a doversi attivare presso gli organi preposti ( Ministero dell’Istruzione o Ufficio scolastico) per segnalare il cambiamento registrato nel casellario giudiziario.
Più complessa, invece, è la situazione per le scuole paritarie dove l’obbligo di presentazione del certificato non esiste. I dirigenti possono accedere al casellario giudiziario on line per raccogliere informazioni su docenti supplenti e personale tecnico amministrativo.
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