I datori di lavoro e la formazione sulla sicurezza
In base a ciò che è indicato dal decreto Trasparenza, l’informativa per il lavoratore deve contenere l’indicazione degli obblighi che spettano al datore di lavoro a proposito della formazione: uno di questi ha a che fare con la sicurezza e la salute sul posto di lavoro

In base a ciò che è indicato dal decreto Trasparenza, l’informativa per il lavoratore deve contenere l’indicazione degli obblighi che spettano al datore di lavoro a proposito della formazione: uno di questi ha a che fare con la sicurezza e la salute sul posto di lavoro. È necessario che tali informazioni siano date prima che il lavoratore inizi a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto. Per rispettare tale adempimento è necessario definire la durata della formazione in funzione delle varie classificazioni aziendali o tramite un confronto con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’azienda. Una volta che la tipologia dei corsi è stata identificata in funzione della mansione rivestita dal lavoratore e del codice ATECO, ecco che diventa possibile procedere con la giusta informativa.
Le novità del decreto Trasparenza
Il cosiddetto decreto Trasparenza non è altro che il d. lgs n. 104 del 2022, il quale ha fornito numerose novità a proposito del contenuto dell’informativa a proposito delle condizioni di lavoro e degli elementi fondamentali del rapporto di lavoro. Come si è detto, nel novero delle comunicazioni va indicato il diritto del lavoratore a ottenere dal datore di lavoro la formazione necessaria attraverso un corso sicurezza sul lavoro. Tale formazione deve essere garantita dal datore di lavoro o dal dirigente in modo che il lavoratore sia messo nelle condizioni di svolgere la propria mansione in maniera appropriata.
Le comunicazioni
È necessario effettuare le comunicazioni nel momento in cui il rapporto di lavoro viene instaurato, e in ogni caso prima che l’attività lavorativa inizi. Va detto, comunque, che il legislatore ha segnalato che è possibile rendere alcune informazioni entro i 30 giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa: tra queste informazioni c’è appunto il diritto alla formazione fornita dal datore di lavoro.
La formazione del lavoratore
D’altro canto, non è molto verosimile che l’informativa a proposito della formazione si svolga nei giorni successivi all’inizio della prestazione, visto che il D. Lgs. n. 81 del 2008 richiede di fornire la formazione già nel momento in cui il rapporto di lavoro viene costituito, a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; lo stesso dicasi nel caso di un cambio di mansioni, di un trasferimento o dell’introduzione di nuove tecnologie, di nuove attrezzature o di miscele pericolose. Insomma, il lavoratore dovrebbe ricevere subito la comunicazione degli obblighi formativi che spettano al datore di lavoro, ed è necessario procedere prima che il dipendente venga adibito alle mansioni.
La formazione pregressa
Sempre secondo quanto indicato dal decreto Trasparenza, e già previsto dal D. Lgs. n. 81 del 2008, la formazione si deve svolgere nel corso dell’orario di lavoro, e in ogni caso deve essere ritenuta orario di lavoro a tutti gli effetti. Inoltre, Il lavoratore dovrebbe fornire attestati dei corsi che ha frequentato presso i datori di lavoro precedenti, in modo che la loro validità possa essere verificata. Un invito in tal senso al lavoratore dovrebbe essere effettuato nell’informativa consegnata quando il rapporto di lavoro viene instaurato. Tra le aziende che si occupano dell’erogazione dei corsi c’è Progetto81, una società specializzata in questo settore.
La formazione e i codici ATECO
Tutti i lavoratori hanno diritto a usufruire di una formazione generica della durata di 4 ore, a cui si deve aggiungere una formazione specifica la cui durata cambia a seconda del codice ATECO. I codici in questione si distinguono in tre differenti gruppi: infatti le attività possono essere a rischio basso, a rischio medio o a rischio alto. Nel primo caso la durata della formazione specifica è di 4 ore; nel secondo caso è di 8 ore; nel terzo caso è di 12 ore. Qualora il lavoratore svolge un’attività diversa da quella principale che caratterizza l’azienda, la formazione può avere una durata coerente con queste mansioni. Per esempio, se un impiegato di un’azienda edile si occupa unicamente di mansioni amministrative e non entra in cantiere, il corso che può svolgere è quello per rischio basso, della durata di 4 ore, anche se il codice ATECO delle imprese edili richiede una formazione di 12 ore. Questo a meno che, ovviamente, nel documento di valutazione dei rischi non vengano fornite delle informazioni differenti.
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