Il Mes è un ritorno all’ancien régime. Troppi privilegi e immunità per i suoi funzionari

Secondo il giurista Mario Speroni, le regole che disciplinano il Fondo salva stati sono in contrasto con le salvaguardie fondamentali delle democrazie occidentali.

Bruxelles

Si parla molto in questo periodo del Mes, il Fondo salva stati, istituto creato dall’Unione Europea come conseguenza della crisi del debito sovrano. Il rapporto dell’Italia con il  Mes  è stato sempre oggetto di contrapposizioni politiche, soprattutto durante la pandemia, situazione che si è ulteriormente complicata alla luce del nuovo testo del trattato.
Il giurista varesino Mario Speroni entra nel merito dell’articolo 7 comma 4 del nuovo testo del trattato, riguardante il direttore generale e le relative responsabilità di chi governa il meccanismo di stabilità
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Sul MES (Il Meccanismo europeo di stabilità o anche Fondo Salva stati) molto si è detto e si è scritto. Ciò che più mi colpisce – come giurista – sono i privilegi e le immunità di cui esso ed i suoi funzionari godono, in campo amministrativo, civile e penale, anche a livello delle corti europee.
Così, il nuovo testo del trattato prevede, all’art.7, c.4, che “il direttore generale e il personale del MES sono responsabili solo nei confronti di quest’ultimo ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza”.
Si tenga presente che il direttore generale è la figura che – unitamente alla commissione europea e di concerto con la BCE (Banca centrale europea) ed ove è possibile con il Fondo monetario internazionale – ha il compito di monitorare “il rispetto delle condizioni cui è associato il dispositivo di assistenza finanziaria”.
La previsione mi sembra di una gravità inaudita. Il direttore del MES potrà dunque decidere se uno stato aderente all’Unione è in una situazione finanziaria insostenibile e subordinare la procedura di soccorso a delle condizioni che quello stato sarà costretto ad accettare. Così facendo, la posizione del direttore e dei funzionari del MES – immuni da qualunque procedura giudiziaria – ricorda quella degli agenti del sovrano all’epoca dell’ancien régime. Ma già l’art.32 del trattato ha previsto che “nel territorio di ogni stato membro”, “i beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, godono dell’immunità da ogni forma di giurisdizione” e “sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di ogni genere”. Non possono, quindi, essere oggetto “di perquisizione, sequestro, confisca … derivanti da azioni esecutive, giudiziarie, amministrative o normative”. “Gli archivi del MES e tutti i documenti appartenenti al MES o da esso detenuti sono inviolabili”, così come “i locali del MES”.
Queste regole che disciplinano il MES sembrano costituire un ritorno all’“ancien régime”, in contrasto con quelle che sono sempre state le salvaguardie fondamentali delle democrazie occidentali.

IL MES: CHE COS’È E COME FUNZIONA

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Pubblicato il 31 Dicembre 2023
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