Cosmetici “trasparenti”, anche il rossetto avrà una scadenza

La nuova normativa dell'Unione Europea impone l'indicazione sulle confezioni del periodo di validità e delle sostanze contenute

Finalmente potremo sapere che cosa contiene la crema antirughe o l’ombretto e il rossetto della marca preferita che usiamo da anni. Ci sono, infatti, importanti novità nella commercializzazione dei cosmetici. Lo ha comunicato l’Ufficio Tutela del Mercato e del Consumatore della Camera di Commercio varesina che invita a fare attenzione quando si acquistano questi prodotti.
E’ stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che ha recepito tre direttive dell’Unione Europea, aggiornando gli elenchi sulla produzione e vendita dei cosmetici.
La nuova normativa impone, in particolare, il divieto di vendita dei cosmetici testati su animali nonché di utilizzare nella loro produzione sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche. E’ prevista anche l’indicazione del periodo di validità del prodotto e di alcune sostanze.

Le indicazioni obbligatorie previste in etichetta sono:
* ragione sociale (o nome) e sede legale del produttore (o distributore) dei cosmetici, stabilito nell’Unione Europea
* contenuto nominale nei prodotti con peso/volume netto maggiore o uguale a 5 gr./ml. E’ facoltativo per campioni gratuiti, monodose e preconfezionati: se contengono diversi pezzi, sull’imballaggio è obbligatorio specificarne il numero, se non determinabile altrimenti;
* durata minima di un prodotto, eccetto che per i prodotti con durata superiore a trenta mesi;
* precauzioni particolari: in caso di spazio insufficiente sulla confezione, vanno riportate su fogli di istruzioni, fascette o cartellini allegati;
* lotto di fabbricazione
* paese d’origine (in caso di prodotti fabbricati al di fuori dell’Unione Europea)
* funzione del prodotto
* elenco degli ingredienti, in ordine decrescente di peso al momento dell’incorporazione nei prodotti. Gli ingredienti con una concentrazione inferiore a 1% possono essere riportati in ordine sparso dopo le sostanze con una concentrazione maggiore. I coloranti vanno riportati in fondo, secondo il "Color Index", seguendo la nomenclatura dell’Inventario Comunitario degli Ingredienti (INCI). 

In caso di impossibilità a riportare la dicitura e l’elenco sulla confezione, gli stessi devono essere indicati su fogli di istruzioni, fascette o cartellini allegati, con richiami sull’imballaggio secondario 
Tutte le indicazioni obbligatorie devono essere facilmente leggibili e riportate con caratteri indelebili, chiaramente visibili.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tutela del Mercato e del Consumatore della Camera di Commercio di Varese (tel.0332/295.366-311; e-mail: regolazione.mercato@va.camcom.it).

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Pubblicato il 04 Luglio 2005
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