A cosa servono davvero le polizze di responsabilità civile professionale?

La legge italiana obbliga i professionisti iscritti a un ordine o a un albo a dotarsi di una polizza di responsabilità civile professionale

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La legge italiana obbliga i professionisti iscritti a un ordine o a un albo a dotarsi di una polizza di responsabilità civile professionale. Lo scopo di questa assicurazione è quello di tutelare il patrimonio personale di chi la sottoscrive (per esempio un avvocato, un ingegnere, un architetto, e così via) nell’eventualità in cui egli compia un errore professionale che porti a una richiesta di risarcimento da parte di un cliente o di un soggetto terzo per un danno a cose o a persone o di natura patrimoniale. Quest’ultimo corrisponde alla quantificazione economica degli effetti negativi provocati da un errore del professionista che non si siano manifestati direttamente in un danno a cose o persone.

Cos’è il regime temporale claims made

Per un’Assicurazione Professionale si può applicare il regime temporale claims made. Esso presuppone la validità della polizza per tutte le richieste di risarcimento che giungono al soggetto assicurato nel corso del lasso di tempo in cui la polizza è valida e che riguardano prestazioni di carattere professionale che sono state rese dalla data di retroattività che è stabilita dalla stessa polizza. La copertura non è più efficace per qualsiasi richiesta di risarcimento giunga al soggetto assicurato in seguito alla cessazione della polizza, a prescindere dal motivo per cui essa avviene (per esempio, morte della persona assicurata, conclusione dell’attività professionale, disdetta della compagnia assicurativa o del soggetto assicurato).

Le dichiarazioni precontrattuali: perché sono così importanti?

Il professionista che è in procinto di assicurarsi deve compilare un questionario informativo preliminare che contiene le dichiarazioni precontrattuali, a cui deve essere prestata la massima attenzione. È essenziale, infatti, accertare la sussistenza di circostanze che potenzialmente potrebbero causare in seguito l’arrivo di richieste di risarcimento. In occasione di eventuali richieste del genere, infatti, sarà compito della compagnia accertare che le dichiarazioni che sono state rese in fase di stipula del contratto non siano state reticenti o inesatte, e quindi in contrasto con quanto previsto dall’articolo 1892 e dall’articolo 1893 del Codice Civile. Solo una volta appurata tale condizione si potrà dichiarare risarcibile il sinistro.

Un esempio di danno patrimoniale

Per capire in che cosa consista un danno patrimoniale si può fare riferimento al caso di un ritardo da parte del professionista o comunque di un mancato rispetto di una scadenza temporale da cui derivino conseguenze negative dal punto di vista patrimoniale per l’attività imprenditoriale del cliente.

I danni a cose o persone

Molto ampia è anche la casistica dei potenziali danni a cose o persone: per esempio un progettista che ha commesso un errore di calcolo a causa del quale è crollato un edificio provocando danni; oppure un medico che si è reso protagonista di un errore professionale da cui deriva una conseguenza negativa per il paziente di tipo permanente.

Si può cambiare compagnia assicurativa?

Ovviamente è facoltà dei professionisti cambiare la compagnia assicurativa. In una situazione del genere, è essenziale che con la nuova compagnia venga concordato un periodo di retroattività appropriato, in modo che non vi siano buchi nel periodo di copertura. Ci sono compagnie che permettono, almeno per alcune attività professionali, di conservare la retroattività in vigore per la polizza precedente, così che non vi sia soluzione di continuità per la copertura del soggetto assicurato. Ciò però non può essere garantito in tutti i casi, e in particolare per quelle professioni che vengono ritenute più a rischio: in tali eventualità, infatti, conviene optare per un periodo di retroattività, in genere compreso tra i 2 e i 5 anni, mentre l’entità del premio cambia proprio in base al periodo di riferimento.

Redazione VareseNews
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Pubblicato il 06 Luglio 2020
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