Green Pass, vi è l’obbligatorietà in condominio?
Devono quindi ritenersi obbligati al possesso della certificazione verde in ambito condominiale il portiere, gli addetti alla pulizia, i fornitori, lo stesso amministratore, in quanto tutti soggetti che svolgono la loro attività lavorativa nel condominio “luogo di lavoro”

Nell’epoca dell’eco euforia anche la nostra libertà di movimento post Covid è diventata “verde”; dal 15 ottobre si è ripartiti in sicurezza con il “green pass”.
Ma cosa è il Green Pass?
E’ una certificazione “verde” attestante l’avvenuta vaccinazione di un soggetto contro il covid-19, l’esito negativo di un recente tampone o la guarigione dall’infezione, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della salute contenente un QR Code per verificarne autenticità e validità. Il 21 settembre 2021 con il D.L. n.127 il governo, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 20121- data della cessazione dello stato di emergenza-, ha esteso l’obbligo del green pass a tutto il mondo del lavoro. Pertanto, tutti i lavoratori, sia pubblici che privati, potranno accedere ai luoghi di lavoro solo se in possesso di tale pass, esibendolo a richiesta. I lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che risultino comunque privi della predetta certificazione, saranno considerati assenti ingiustificati senza retribuzione fino alla presentazione della predetta certificazione, eventuali violazioni delle disposizioni saranno sanzionate amministrativamente.
Dalla lettura del decreto, però, emerge un vuoto normativo in quanto nulla viene previsto in materia condominiale, è lecito, dunque, chiedersi se anche l’amministratore di condominio e i soggetti che a vario titolo hanno accesso alla compagine condominiale debbano adeguarsi all’obbligo?.
Ebbene, il condominio può individuarsi quale “luogo di lavoro”, definendo tale ogni spazio ove sia ospitato almeno un posto di lavoro o che sia accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro e nel quale venga svolta una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si svolge e dell’accesso ad essa da parte di terzi estranei all’attività lavorativa. Devono quindi ritenersi obbligati al possesso della certificazione verde in ambito condominiale il portiere, gli addetti alla pulizia, i fornitori, lo stesso amministratore, in quanto tutti soggetti che svolgono la loro attività lavorativa nel condominio “luogo di lavoro”. “Datore di lavoro” nei rapporti di subordinazione con il portiere o gli addetti alla pulizia, ai fini dei controlli, si intende il “condominio”, unitariamente inteso, e non quindi i singoli condomini.
Per lo svolgimento dell’assemblea l’obbligo di certificazione verde può ravvisarsi per chi vi partecipi non già quale condomino ma per adempiere alla propria attività lavorativa, come il professionista cha presenzi alla riunione in adempimento di un mandato o di un contratto di prestazione d’opera.
La partecipazione all’assemblea condominiale può imporre di essere provvisti della certificazione verde COVID-19 allorché comporti l’accesso in centri culturali, centri sociali e ricreativi, spettando in tal caso ai titolari o ai gestori il compito di procedere alle necessarie verifiche. Un’eventuale violazione delle prescrizioni amministrative sull’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in sede di svolgimento del procedimento assembleare non può, in ogni caso, ripercuotersi sulla validità delle deliberazioni approvate
L’amministratore di condominio può chiedere ai condomini che partecipano fisicamente all’assemblea di essere possessori del green pass?
No! Tuttavia stante l’art. 3 del Dl. 105 2021 l’obbligo sussiste quando le assemblee si svolgono al chiuso in centri culturali, ricreativi e sociali e “controllori” saranno i gestori di tali spazi
E l’amministratore di condominio da chi è controllato?
Il presidente dell’assemblea è il soggetto preposto alla verifica del regolare possesso del Green pass da parte dell’amministratore del condominio, il cui ruolo risulta fondamentale per la regolare convocazione dell’assemblea e per assicurare che nessuno dei partecipanti della stessa sia escluso per motivi legati alla mancanza del Green pass. Infatti, secondo le linee guida sopra citate, l’amministratore che voglia affittare una sala dove poter svolgere l’assemblea di condominio, avrà non solo l’onere di chiedere al locatore se voglia limitare l’accesso al locale solamente ai possessori del certificato covid ma anche quello di dover cambiare locale nel caso in cui anche solo ad uno dei partecipanti venga negato l’accesso per mancanza del Green pass.
La partecipazione all’assemblea comporta l’esibizione del Green Pass?
Il legislatore sul punto nulla dice, si presume che per la partecipazione alle assemblee di condominio non sarà necessario esibire il Green pass.
E’ evidente la presenza di lacune nella regolamentazione delle attività dell’amministratore di condominio e della sua attività all’interno del condominio, tanto che si è richiesto al legislatore integrazioni circa la gestione e l’utilizzo del Green pass nelle assemblee di condominio ma non solo, in maniera generale, su tutto l’ambito condominiale.
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