Nel decreto omnibus l’accordo sulla tassazione dei lavoratori frontalieri
All'art 6 vengono elencate le opzioni per la tassazione dei redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera
Lo scorso 9 agosto, è stato pubblicato il decreto legge “omnibus” n 113 che contiene anche l’accordo raggiunto tra Ministero dell’Economia e i sindacati dei lavoratori sulla tassazione dei frontalieri italiani in Svizzera.
L’intesa è riassunta nell’art 6
Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri
1. I lavoratori dipendenti residenti nei comuni di cui all’allegato 1 possono optare per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi, se sussistono le seguenti condizioni:
a) il lavoratore si qualifica come frontaliere ai sensi dell’articolo 2 dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 2023, n. 83;
b) il lavoratore, alla data di entrata in vigore dell’Accordo di cui alla lettera a), svolgeva, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data aveva svolto, un’attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o uni base fissa in Svizzera;
c) i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri indicati nell’articolo 3 del citato Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera.
2. A seguito dell’esercizio dell’opzione di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall’articolo 11, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, п. 917, le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati all’imposta sostitutiva non sono ammesse in detrazione
3. L’opzione di cui al comma 1 è esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi. Il versamento dell’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
4. L’ammontare delle imposte applicate in Svizzera di cui al comma 1 è convertito in euro sulla base del cambio medio annuale del periodo d’imposta in cui i redditi sono percepiti. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
5. L’opzione per l’imposta sostitutiva di cui al comma 1 può essere esercitata dai lavoratori dipendenti residenti nelle province di Bresca e Sondrio ….
6. In caso di esercizio dell’opzione di cui ai commi 1 e , ai lavoratori si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 237 a 239, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
7. In deroga a quanto previsto dall’articolo 10, comma 1. Lettera e del testo unico delle imposte dirette sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917del 1986, i lavoratori che esercitano l’opzione di cui ai commi 1 e 5 detraggono dall’imposta sostitutiva un importo pari al 20 per cento dei contributi di cui al citato articolo 1, commi da 237 a 239, della legge n. 213 del 2023
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2024.
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