L’azienda di emergenza-urgenza in pillole

I principali punti di cui si compone la delibera della giunta regionale

La sede dell’AREU è fissata a Milano, nella struttura di viale Monza, 223 (che ospita l’azienda ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini).

La dotazione patrimoniale iniziale si basa su automezzi, componenti tecnologiche e presidi sanitari già in capo alle attuali Centrali Operative. Nel corso dello sviluppo della

attività l’Azienda potrà procedere all’acquisizione di automezzi, apparecchiature, supporti informatici e ogni altro bene ritenuto necessario.

Sono organi dell’Azienda il direttore generale e il collegio dei revisori. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore  amministrativo e dal direttore sanitario.

Quanto alla struttura organizzativa, l’indicazione è di mantenere un assetto snello e flessibile che si avvarrà delle risorse già oggi presenti, articolata in quattro aree:

– AREA OPERATIVA con funzioni specifiche in ambito di attività in urgenza emergenza, rapporti con le strutture sanitarie e operatori sanitari nel soccorso extraospedaliero, rapporti con il settore del volontariato, trasporto organi e tessuti e

coordinamento delle funzioni del Centro regionale di Coordinamento e Compensazione del sangue.

– AREA PREVENZIONE, QUALITÀ, TECNOLOGIA, FORMAZIONE E PERSONALE

con funzioni specifiche in ambito dei servizi informativi, statistico epidemiologici, di prevenzione, medico legali e didattici.

– AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PROVVEDITORATO

– AREA GRANDI EMERGENZE INTERNAZIONALI con funzioni specifiche

dedicate all’analisi dei protocolli internazionali per la gestione degli eventi catastrofici.

 

Questo il dettaglio dei compiti che assumerà l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza, che potrà contare su un iniziale  finanziamento annuo di 155 milioni di euro, individuato nelle

funzioni specifiche non coperte da tariffe predefinite relative all’emergenza urgenza, incrementato della quota necessaria per l’implementazione e sviluppo della stessa e del sistema sanitario di urgenza emergenza territoriale:

 

1) definizione – per la stipula di contratti, accordi e capitolati – dei requisiti tecnici, organizzativi e

professionali per i soggetti erogatori di prestazioni in ambito urgenza emergenza extraospedaliera, nonché delle modalità di controllo del mantenimento dei requisiti e delle prestazioni

erogate;

2) definizione dei percorsi organizzativi di interfaccia con le strutture sanitarie sede di centrale operativa e/o mezzi di soccorso di base o avanzato;

3) definizione e controllo delle modalità di acquisizione da Enti, Associazioni di volontariato o loro Organismi Rappresentativi, Organizzazioni e Cooperative Sociali, di personale e servizi per lo svolgimento delle attività con i mezzi di soccorso di base e avanzato, considerando, ove previsto, i principi di sussidiarietà;

4) definizione della modalità di gestione di acquisizioni di beni e servizi (apparecchiature sanitarie e presidi, sistema informatico gestionale, telefonico, di registrazione, radio, di

video sorveglianza, reti radiotelefoniche e informatiche, elisoccorso, mezzi su ruota);

5) definizione delle categorie di beni e servizi che possono essere oggetto di acquisizione centralizzata, modalità da incentivare;

6) valutazione dell’evoluzione delle tecnologie di supporto e necessarie per il funzionamento delle centrali operative;

7) definizione dei percorsi organizzativi interni, delle procedure e dei protocolli;

8) definizione dei criteri di ottimizzazione per l’impiego delle risorse umane e materiali, nell’ambito delle attività dell’area emergenza urgenza inter ed intraprovinciale;

9) rendicontazione delle attività per la remunerazione delle funzioni svolte in materia di emergenza urgenza extraospedaliera;

10) organizzazione e gestione del coordinamento intra-regionale e inter-regionale delle attività trasfusionali e dei flussi di scambio e compensazione di sangue ed emocomponenti attraverso il progressivo trasferimento delle funzioni del Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione;

11) progressiva implementazione del coordinamento della funzione di trasporto organi e tessuti;

12) elaborazione ed applicazione di protocolli di intervento e di accesso al sistema ospedaliero in particolare per le emergenze ed urgenze cardio-cerebrovascolari, traumatologiche e pediatriche;

13) programmazione ed erogazione della formazione e dell’aggiornamento al personale dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale ed agli operatori appartenenti ad Enti, Associazioni di volontariato, Organizzazioni e  Cooperative Sociali;

14) elaborazione ed applicazione dei piani e programmi sperimentali e di simulazione di eventi e situazioni dell’emergenza urgenza;

15) integrazione della risposta locale alla maxiemergenza, secondo protocolli definiti e attuazione di piani regionali;

16) analisi dei volumi di attività e della qualità delle prestazioni erogate, applicazione delle procedure per raggiungere gli standard fissati dagli indicatori di qualità e prestazione del sistema (in previsione dell’accreditamento delle attività di emergenza-urgenza, l’AREU è tenuta ad avviare il progetto di valutazione secondo il modello Joint Commission Internationa – Regione Lombardia);

17) valutazione analitica dell’impiego dei mezzi di trasporto e soccorso e dell’applicazione dei protocolli convenzionali con i soggetti autorizzati, compreso il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, per l’attività di soccorso primario e secondario;

18) progressiva estensione delle attività di coordinamento del sevizio/gestione del contatto telefonico per i trasporti interospedalieri, delle attività di integrazione con la continuità assistenziale, in accordo con le determinazioni della Direzione Generale Sanità;

19) integrazione con le attività dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, erogatori di cure domiciliari;

20) collaborazione nella risposta alle emergenze di tipo socio-assistenziale (Anziani, Disabili, Assistiti a domicilio, ecc);

21) promozione di un’attività di comunicazione sui temi dell’Emergenza Urgenza;

22) acquisizione dalle strutture sanitarie sede di centrale operativa e/o mezzi di soccorso di base o avanzato dei contratti e delle convenzioni, in essere alla data del presente provvedimento, e verifica della loro conformità agli indirizzi dettati dalla Regione;

23) definizione delle migliori sinergie funzionali atte a garantire la disponibilità, di personale e servizi per le centrali operative, lasciando immutato l’originario rapporto di dipendenza del personale stesso;

24) definizione delle migliori sinergie funzionali atte a garantire la disponibilità, da parte delle strutture sanitarie sede di Centrale Operativa e/o mezzi di soccorso avanzato, di personale e servizi per i mezzi di soccorso avanzato (compresi i mezzi infermieristici) ed elisoccorso, lasciando immutato l’originario rapporto di dipendenza del personale stesso.

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Pubblicato il 13 Marzo 2008
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