Il testo dell’ordinanza del Sindaco
IL SINDACO
Constatato che, tra le
emergenze ambientali del territorio comunale, vi è soprattutto l’inquinamento
atmosferico causato principalmente da fenomeni di congestione del traffico
veicolare; Preso atto della volontà
dell’Amministrazione Comunale di operare per una migliore qualità della vita; Vista la deliberazione n. 1869 del
11/02/2005 della Giunta Regionale relativa al provvedimento contingibile ed
urgente per il contenimento atmosferico da PM 10 con particolare riferimento al
traffico veicolare, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della
Regione Lombardia; Vista la deliberazione n. 18622 del
5/08/2004, concernente il Piano d’azione per il contenimento e la prevenzione
degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al
traffico veicolare, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della
Regione Lombardia; Vista la deliberazione n. 19127 del
22/10/2004 della Giunta Regionale, recante i criteri e le modalità di
attuazione del suddetto Piano d’azione; Viste le deliberazioni n. 20217 del 14
gennaio 2005 e n. 20303 del 21 gennaio 2005 della Giunta Regionale, recanti, ad
integrazione del Piano d’azione di cui alle deliberazioni 5 agosto 2004, n.
18622 e 22 ottobre 2004, n. 19127, sopra richiamate, disposizioni integrative
in ordine alla circolazione dei veicoli a targhe alterne, in date programmate; Dato atto che le suddette deliberazioni
della Giunta Regionale sono state adottate in applicazione dell’art. 7 del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, di attuazione della direttiva
96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria
ambiente, nonchè del decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, di recepimento
delle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE, che stabilisce, tra l’altro,
relativamente a determinati inquinanti, i valori limite e le soglie d’allarme,
il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve
essere ridotto nel tempo, oltre che il termine entro il quale i valori limite
devono essere raggiunti; Vista la deliberazione n. 262 del
13/01/2005 della Giunta Regionale, che per la giornata di domenica 16 gennaio
2005, ha disposto il blocco totale della circolazione dei veicoli nelle zone
critiche e negli agglomerati della Regione Lombardia; Visto l’art. 5 comma 3°, 6° e 7° del
Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche, nonché il relativo
Regolamento di esecuzione; Visto l’art. 50 del Testo Unico Enti
Locali, D.lgs n. 267/2000;
emergenze ambientali del territorio comunale, vi è soprattutto l’inquinamento
atmosferico causato principalmente da fenomeni di congestione del traffico
veicolare; Preso atto della volontà
dell’Amministrazione Comunale di operare per una migliore qualità della vita; Vista la deliberazione n. 1869 del
11/02/2005 della Giunta Regionale relativa al provvedimento contingibile ed
urgente per il contenimento atmosferico da PM 10 con particolare riferimento al
traffico veicolare, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della
Regione Lombardia; Vista la deliberazione n. 18622 del
5/08/2004, concernente il Piano d’azione per il contenimento e la prevenzione
degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento al
traffico veicolare, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della
Regione Lombardia; Vista la deliberazione n. 19127 del
22/10/2004 della Giunta Regionale, recante i criteri e le modalità di
attuazione del suddetto Piano d’azione; Viste le deliberazioni n. 20217 del 14
gennaio 2005 e n. 20303 del 21 gennaio 2005 della Giunta Regionale, recanti, ad
integrazione del Piano d’azione di cui alle deliberazioni 5 agosto 2004, n.
18622 e 22 ottobre 2004, n. 19127, sopra richiamate, disposizioni integrative
in ordine alla circolazione dei veicoli a targhe alterne, in date programmate; Dato atto che le suddette deliberazioni
della Giunta Regionale sono state adottate in applicazione dell’art. 7 del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, di attuazione della direttiva
96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria
ambiente, nonchè del decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, di recepimento
delle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE, che stabilisce, tra l’altro,
relativamente a determinati inquinanti, i valori limite e le soglie d’allarme,
il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve
essere ridotto nel tempo, oltre che il termine entro il quale i valori limite
devono essere raggiunti; Vista la deliberazione n. 262 del
13/01/2005 della Giunta Regionale, che per la giornata di domenica 16 gennaio
2005, ha disposto il blocco totale della circolazione dei veicoli nelle zone
critiche e negli agglomerati della Regione Lombardia; Visto l’art. 5 comma 3°, 6° e 7° del
Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche, nonché il relativo
Regolamento di esecuzione; Visto l’art. 50 del Testo Unico Enti
Locali, D.lgs n. 267/2000;
ORDINA
Il divieto di circolazione nelle date del 15, 16, 17 e
18 febbraio 2005 degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a
servizio pubblico, dalle ore 8,00 alle ore 20,00; Nelle date del 16 e 18 febbraio 2005 sono esclusi dal divieto di circolazione i veicoli con
targa contraddistinta da numero pari, aventi le seguenti caratteristiche: · Veicoli ad emissione nulla
(motore elettrico); · Veicoli con motore ad
accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, gpl); · Autoveicoli ad accensione comandata alimentati a
benzina, dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441CEE
e successive direttive; Autoveicoli ad accensione spontanea
(diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive
direttive; · Autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa
massima superiore alle 3,5 tonnellate di
tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive direttive e di
massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della
direttiva 93/59/CEE e successive direttive; · Motoveicoli e ciclomotori, omologati ai sensi della
direttiva 97/24/CEE; · Motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro
tempi; · Autovetture eguipaggiate con motore ibrido-elettrico e
termico; Nelle date del 15 e 17 febbraio 2005 sono esclusi dal divieto di circolazione i veicoli con
targa contraddistinta da numero dispari, aventi le seguenti caratteristiche: · Veicoli ad emissione nulla
(motore elettrico); · Veicoli con motore ad
accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, gpl); · Autoveicoli ad accensione comandata alimentati a
benzina, dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441CEE
e successive direttive; Autoveicoli ad accensione spontanea
(diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive
direttive; · Autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa
massima superiore alle 3,5 tonnellate di
tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive direttive e di
massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della
direttiva 93/59/CEE e successive direttive; · Motoveicoli e ciclomotori, omologati ai sensi della
direttiva 97/24/CEE; · Motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro
tempi; · Autovetture eguipaggiate con motore ibrido-elettrico e
termico; Sono esclusi
da ogni divieto di circolazione: · I veicoli ad emissione
nulla (motore elettrico); · Autoveicoli equipaggiati con motore ibrido-elettrico e
termico; · I veicoli con motore ad accensione comandata
alimentati a carburanti gassosi (metano e g. p. l.) dotati di catalizzatore ed omologati ai sensi
della direttiva 91/441/CEE e successive direttive; · I tratti autostradali,
delle strade statali e provinciali e i tratti di strade di collegamento con gli
svincoli autostradali ricadenti nel territorio comunale: Firenze (da Via
Sempione a Via Fagnano), Fagnano, Sempione, Samarate (da Samarate a Via
Favana), Favana (da via Samarate a via Lonate), Lonate (da Magnago a Via
Favana), Borri (da Castellanza a Piazzale Crespi), Toscana, Novara (da Viale
Toscana a Bienate), Cassano (da Cassano a via XI Settembre), XI Settembre,
Superstrada Malpensa, Grosseto, Tigrotti, Dei Sassi, A. da Brescia, Italia (da
via A. da Brescia a L.go Alpini), Gabardi, Kennedy, Boccaccio (da p.le Kennedy
a viale Toscana); · I veicoli delle Forze di Polizia, delle FF.AA., dei
Vigili del Fuoco e dei Corpi e Servizi di Polizia Locale e Provinciale; · I veicoli di pronto soccorso; · I mezzi di trasporto pubblico e scuola bus; · I taxi e alle autovetture di noleggio con conducente; · I veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap,
muniti del relativo contrassegno con il portatore di handicap a bordo; · Le autovetture targate CC e CD e con targa estera; · I veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati
che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano
individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di
lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili
al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di
sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e
combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e
pasti per i servizi di mensa); · I veicoli adibiti al trasporto di effetti postali e
valori; · I veicoli di medici e dei veterinari in visita
domiciliare urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori
sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro; · I veicoli utilizzati per il trasporto di persone
sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi
malattie (es: dialisi, chemioterapia ecc…) in grado di esibire relativa
certificazione medica; · I veicoli utilizzati da lavoratori con turni
lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico,
certificati dal datore di lavoro con specificazione degli orari e del percorso; · I veicoli degli operatori dell’informazione compresi
gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti di tesserino di
riconoscimento; · I veicoli dei commercianti ambulanti limitatamente al
percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al
termine dell’attività lavorativa; I veicoli di trasporto merci per gli
espositori delle fiere, di medicinali e di generi deperibili di prima
necessità; I veicoli delle scuole guida per
l’espletamento delle prove d’esame e lo svolgimento delle lezione di guida
pratica; I veicoli degli agenti di commercio, che
trasportano campionari ingombranti e/o di valore preventivamente comunicati
(mezzo e targa) alle vigilanze urbane interessate, da parte dell’associazione
di categoria; · I veicoli degli addetti agli impianti industriali e di
pubblica utilità operanti in ciclo continuo certificati dal datore di lavoro
con specificazione degli orari e del percorso; · I veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di
qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero; · Gli autoveicoli con a bordo almeno tre persone (car
pooling); · I veicoli diretti da o per l’Aeroporto della Malpensa
muniti del relativo biglietto di viaggio. Il Sindaco, per particolari veicoli e/o per
particolari necessità, può concedere a singoli cittadini specifiche
autorizzazioni a circolare in deroga alla presente ordinanza. Non è applicabile la normativa concernente
l’autocertificazione. Il divieto di circolazione dei veicoli a targhe
alterne può essere revocato dalla competente Direzione Generale della Regione
Lombardia sia per effetto del verificarsi o della previsione di condizioni
meteorologiche favorevoli alla dispersione o all’abbattimento degli inquinanti,
sia nel caso di eventi imprevisti ed eccezionali, quale l’indizione dello
sciopero dei mezzi pubblici.
18 febbraio 2005 degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a
servizio pubblico, dalle ore 8,00 alle ore 20,00; Nelle date del 16 e 18 febbraio 2005 sono esclusi dal divieto di circolazione i veicoli con
targa contraddistinta da numero pari, aventi le seguenti caratteristiche: · Veicoli ad emissione nulla
(motore elettrico); · Veicoli con motore ad
accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, gpl); · Autoveicoli ad accensione comandata alimentati a
benzina, dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441CEE
e successive direttive; Autoveicoli ad accensione spontanea
(diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive
direttive; · Autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa
massima superiore alle 3,5 tonnellate di
tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive direttive e di
massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della
direttiva 93/59/CEE e successive direttive; · Motoveicoli e ciclomotori, omologati ai sensi della
direttiva 97/24/CEE; · Motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro
tempi; · Autovetture eguipaggiate con motore ibrido-elettrico e
termico; Nelle date del 15 e 17 febbraio 2005 sono esclusi dal divieto di circolazione i veicoli con
targa contraddistinta da numero dispari, aventi le seguenti caratteristiche: · Veicoli ad emissione nulla
(motore elettrico); · Veicoli con motore ad
accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, gpl); · Autoveicoli ad accensione comandata alimentati a
benzina, dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441CEE
e successive direttive; Autoveicoli ad accensione spontanea
(diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive
direttive; · Autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa
massima superiore alle 3,5 tonnellate di
tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive direttive e di
massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della
direttiva 93/59/CEE e successive direttive; · Motoveicoli e ciclomotori, omologati ai sensi della
direttiva 97/24/CEE; · Motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro
tempi; · Autovetture eguipaggiate con motore ibrido-elettrico e
termico; Sono esclusi
da ogni divieto di circolazione: · I veicoli ad emissione
nulla (motore elettrico); · Autoveicoli equipaggiati con motore ibrido-elettrico e
termico; · I veicoli con motore ad accensione comandata
alimentati a carburanti gassosi (metano e g. p. l.) dotati di catalizzatore ed omologati ai sensi
della direttiva 91/441/CEE e successive direttive; · I tratti autostradali,
delle strade statali e provinciali e i tratti di strade di collegamento con gli
svincoli autostradali ricadenti nel territorio comunale: Firenze (da Via
Sempione a Via Fagnano), Fagnano, Sempione, Samarate (da Samarate a Via
Favana), Favana (da via Samarate a via Lonate), Lonate (da Magnago a Via
Favana), Borri (da Castellanza a Piazzale Crespi), Toscana, Novara (da Viale
Toscana a Bienate), Cassano (da Cassano a via XI Settembre), XI Settembre,
Superstrada Malpensa, Grosseto, Tigrotti, Dei Sassi, A. da Brescia, Italia (da
via A. da Brescia a L.go Alpini), Gabardi, Kennedy, Boccaccio (da p.le Kennedy
a viale Toscana); · I veicoli delle Forze di Polizia, delle FF.AA., dei
Vigili del Fuoco e dei Corpi e Servizi di Polizia Locale e Provinciale; · I veicoli di pronto soccorso; · I mezzi di trasporto pubblico e scuola bus; · I taxi e alle autovetture di noleggio con conducente; · I veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap,
muniti del relativo contrassegno con il portatore di handicap a bordo; · Le autovetture targate CC e CD e con targa estera; · I veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati
che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano
individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di
lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili
al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di
sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e
combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e
pasti per i servizi di mensa); · I veicoli adibiti al trasporto di effetti postali e
valori; · I veicoli di medici e dei veterinari in visita
domiciliare urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori
sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro; · I veicoli utilizzati per il trasporto di persone
sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi
malattie (es: dialisi, chemioterapia ecc…) in grado di esibire relativa
certificazione medica; · I veicoli utilizzati da lavoratori con turni
lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico,
certificati dal datore di lavoro con specificazione degli orari e del percorso; · I veicoli degli operatori dell’informazione compresi
gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti di tesserino di
riconoscimento; · I veicoli dei commercianti ambulanti limitatamente al
percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al
termine dell’attività lavorativa; I veicoli di trasporto merci per gli
espositori delle fiere, di medicinali e di generi deperibili di prima
necessità; I veicoli delle scuole guida per
l’espletamento delle prove d’esame e lo svolgimento delle lezione di guida
pratica; I veicoli degli agenti di commercio, che
trasportano campionari ingombranti e/o di valore preventivamente comunicati
(mezzo e targa) alle vigilanze urbane interessate, da parte dell’associazione
di categoria; · I veicoli degli addetti agli impianti industriali e di
pubblica utilità operanti in ciclo continuo certificati dal datore di lavoro
con specificazione degli orari e del percorso; · I veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di
qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero; · Gli autoveicoli con a bordo almeno tre persone (car
pooling); · I veicoli diretti da o per l’Aeroporto della Malpensa
muniti del relativo biglietto di viaggio. Il Sindaco, per particolari veicoli e/o per
particolari necessità, può concedere a singoli cittadini specifiche
autorizzazioni a circolare in deroga alla presente ordinanza. Non è applicabile la normativa concernente
l’autocertificazione. Il divieto di circolazione dei veicoli a targhe
alterne può essere revocato dalla competente Direzione Generale della Regione
Lombardia sia per effetto del verificarsi o della previsione di condizioni
meteorologiche favorevoli alla dispersione o all’abbattimento degli inquinanti,
sia nel caso di eventi imprevisti ed eccezionali, quale l’indizione dello
sciopero dei mezzi pubblici.
DISPONE
che il divieto di cui sopra venga reso noto mediante
informazione capillare alla cittadinanza tramite giornali, radio, televisione
locale ed uffici preposti; La violazione della presente ordinanza è sanzionata ai
sensi dell’art. 7 comma 13 del Codice della Strada.
informazione capillare alla cittadinanza tramite giornali, radio, televisione
locale ed uffici preposti; La violazione della presente ordinanza è sanzionata ai
sensi dell’art. 7 comma 13 del Codice della Strada.
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