Utero in affitto, assolta coppia di varesini
Un caso di madre surrogata in Ucraina: hanno detto una bugia all'anagrafe ma una nuova norma voluta da Strasburgo, recepita dal tribunale di Varese, applica criteri più umani in questi casi
E’ vero, hanno detto una bugia, ma ora condannarli sarebbe peggio, perchè i loro figli hanno comunque diritto a una identità. Si tratta di un «falso innocuo». Ecco la storia di una sentenza che farà discutere. I due imputati sono marito e moglie. Ricorrono all’utero in affitto in Ucraina, finiscono sotto processo per aver dichiarato falsamente, sia a Kiev che a Varese, che i due gemelli erano loro figli naturali, ma vengono assolti grazie all’orientamento creato da due sentenze della corte europea dei diritti dell’uomo che ritiene prevalente la tutela del minore. E’ accaduto a una coppia di varesini, finita a processo per alterazione di stato. Nel 2011 si erano recati in Ucraina, avevano donato il seme maschile e una donna aveva prestato il suo corpo, partorendo due gemelli, che la coppia aveva portato con sè a casa.
Secondo l’avvocato dei genitori, Augusto Basilico, si tratta di una decisione storica che recepisce in modo perfetto le normative europee introdotte quest’estate per regolare un ambito giuridico complesso. La pratica della madre surrogata è legale in Ucraina. Tuttavia marito e moglie hanno registrato i figli all’ambasciata italiana di Kiev dichiarando di essere entrambi i genitori naturali e così hanno fatto anche nel loro comune di residenza. L’accusa aveva chiesto 6 mesi di carcere, ma il gup Stefano Sala li ha assolti.
Nella motivazione si richiama proprio l’orientamento della Corte di Strasburgo che ha dichiarato prevalente il diritto di tutela dell’identità del minore.
Scrive il giudice, come premessa: «La conclusione cui è pervenuta sul punto la corte di Strasburgo non implica alcuna legittimazione indiretta di metodi di concepimento diversi da quelli consentiti dall’ordinamneto interno, ma soltanto la necessità di pervenire ad un equo bilanciamento di interessi contrapposti al fine di preservare da intollerabili aggressioni quello preminente rappresentato dall’identità e dalla vita privata del minore».
Secondo la sentenza «è evidente che la tutela dell’identità del minore non si pone in aperto contrasto con alcuna norma di legge né di rango superiore». Inoltre al termine di un ragionamento giuridico ben più complesso di questa sintesi, il giudice può affermare che «l’attestazione relativa al metodo di concepimento dei figli pronunciata dagli imputati abbia smarrito, in tale mutato contesto, ogni attitudine lesiva del bene giuridico tutelato dalla norma criminale».
La decisione fa riferimento a due sentenze della corte europea dei diritti umani che ha dichiarato essere una violazione al rispetto della vita privata e familiare, il rifiuto delle autorità nazionali di riconoscere valore legale alla relazione tra un genitore e i suoi figli nati all’estero facendo ricorso a surrogazione di maternità (C. Edu, quinta sezione, 26 giugno 2014, n. 65192/11 e C. Edu, quinta sezione, 26 giugno 2014, n. 65941/11).
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