Il Comune ricorda agli esercenti regole e sanzioni

In caso di reiterata violazione “la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima“

Avarie

«Visti i numerosi richiami a me pervenuti anche a mezzo social, si è provveduto ad inoltrare la presente unitamente al Comandante della polizia locale, ai gestori di bar e ristoranti. Si raccomanda tutti al rispetto delle regole, per noi e per gli altri», ha ricordato il vice sindaco Alessandro Casali (immagine di repertorio).

Il vice sindaco si riferisce ad una recente comunicazione inviata ai gestori di pubblici esercizi luinesi nella quale si ricorda quanto segue:

“Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sè stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro“.

Occorre inoltre:
● Rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
● Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.
● Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
● I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, salvo il caso di accompagnamento di minori di anni sei o persone non autosufficienti;
● La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro clienti, salvo il caso di accompagnamento di minori di anni sei o persone non autosufficienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
● La consumazione a buffet non è consentita.
● Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche, prima di ogni servizio al tavolo.
● I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo.
Prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del personale e se superiore ai 37,5° non deve essere consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro, posto in isolamento con relativa segnalazione alle autorità sanitarie. Se durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite) sarà posto in isolamento e segnalato alle autorità sanitarie.
La rilevazione della temperatura corporea è fortemente raccomandata per i clienti al banco, è obbligatoria per quelli che consumano al tavolo.
Si rammenta inoltre alle SS.LL. che il mancato rispetto delle misure stabilite dalle norme di cui all’oggetto, sono sanzionate come segue:
ART. 2 D.L. 33/2020
1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso…le disposizioni del presente decreto…sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. (da euro 400 a euro 3.000).
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto.
All’atto dell’accertamento delle violazioni ove necessario, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.
Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Redazione VareseNews
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Pubblicato il 19 Maggio 2020
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