Addio a piatti e posate di plastica usa e getta. Scatta il divieto di immettere al consumo prodotti monouso

Lo stabilisce l’articolo 5 del decreto legislativo 196/2021. La messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti è consentita fino all'esaurimento delle scorte

piatti e bicchieri di plastica

Dai bastoncini cotonati per l’igiene delle orecchie ai piatti e bicchieri in plastica, dalle posate alle cannucce, fino alle aste per i palloncini. L’elenco previsto dall’allegato B del decreto legislativo 96/2021 è lungo e articolato. Lo stesso decreto che, a partire dal 14 gennaio 2022, all’articolo 5 dispone il divieto di immettere al consumo i prodotti in plastica monouso se non realizzati in materiale biodegradabile e compostabile.

UN LUNGO ELENCO DI PRODOTTI

L’elenco degli oggetti vietati è contenuto nell’allegato B del decreto e comprende:
 bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio (direttive che armonizzano la legislazione nazionale in materia di dispositivi medici); posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette); piatti; cannucce, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;  agitatori per bevande; aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi.
Banditi anche i contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri: a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente; c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti. E ancora: contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi; tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

LA SANZIONE

L’immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione della normativa è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. La messa a disposizione sul mercato nazionale dei prodotti è consentita, fino all’esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente alla effettiva decorrenza dell’obbligo.

SOLO PRODOTTI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI

Non rientra nel divieto l’immissione nel mercato dei prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento, nei seguenti casi: a) ove non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell’allegato; b) qualora l’impiego sia previsto in circuiti controllati che conferiscono in modo ordinario e stabile, con raccolta differenziata, i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, mense, strutture e residenze sanitarie o socio-assistenziali; c) laddove tali alternative, in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo non forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza; d) in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande; e) in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone; f) qualora l’impatto ambientale del prodotto riutilizzabile sia peggiore delle alternative biodegradabili e compostabili monouso, sulla base di un’analisi del ciclo di vita da parte del produttore.

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo valutati in 36,5 milioni di euro per l’anno 2022, 27,1 milioni di euro per l’anno 2023, 22,9 milioni di euro per l’anno 2024, 26,9 milioni di euro per l’anno 2025, 25,5 milioni di euro a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (fondo per il recepimento della normativa europea).

Redazione VareseNews
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Pubblicato il 14 Gennaio 2022
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