L’accordo Italia-Svizzera sui frontalieri è entrato ufficialmente in vigore: cosa cambia per chi è assunto dopo il 17 luglio

I nuovi lavoratori frontalieri saranno tassati in via ordinaria anche in Italia. La doppia imposizione verrà evitata. Sono considerati nuovi lavoratori frontalieri coloro che entrano nel mercato del lavoro transfrontaliero dopo il 17 luglio 2023

Svizzera

L’Accordo relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri e un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l’Italia per evitare le doppie imposizioni sono entrati in vigore il 17 luglio 2023. Le nuove disposizioni saranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2024 (Per approfondire guarda l’incontro pubblico di alcuni giorni fa a Malnate).

Il nuovo Accordo sui frontalieri, che sostituisce l’Accordo del 1974, interviene sulla regolamentazione sull’imposizione dei lavoratori frontalieri e contribuisce al mantenimento dei buoni rapporti tra i due Paesi. È entrata in vigore dopo che l’accordo, approvato in sede parlamentare, è stato firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e consegnato dall’ambasciata alle autorità svizzere.  (tutti gli articoli).

Come funziona l’accordo

Con il nuovo Accordo, la Svizzera trattiene l’80 per cento dell’imposta alla fonte regolarmente prelevata sul reddito dei “nuovi frontalieri” che lavoreranno in Svizzera. I nuovi lavoratori frontalieri saranno tassati in via ordinaria anche in Italia. La doppia imposizione verrà evitata. Sono considerati nuovi lavoratori frontalieri coloro che entrano nel mercato del lavoro transfrontaliero dopo il 17 luglio 2023.

Il regime fiscale transitorio

Ai frontalieri che lavorano o che hanno lavorato nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023 si applica un regime transitorio. Queste persone continueranno infatti ad essere imposte esclusivamente in Svizzera, la quale verserà ai comuni italiani di confine, fino all’anno fiscale 2033, una compensazione finanziaria del 40 per cento dell’imposta alla fonte prelevata in Svizzera.

In seguito all’entrata in vigore dell’Accordo sui frontalieri, il Dipartimento federale delle finanze ha adeguato l’ordinanza sull’imposta alla fonte per quanto attiene all’imposizione dei lavoratori frontalieri italiani. Le modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2024.

LEGGI L’ACCORDO COMPLETO

In dettaglio

Spiega il sindacato OCST:

Cosa accadrà ai “nuovi frontalieri”
Nel patto bilaterale è previsto che i “nuovi frontalieri” (cioè coloro che diverranno tali per la prima volta dopo l’entrata in vigore dell’Accordo) avranno un meccanismo di tassazione concorrenziale tra Italia e Svizzera. In particolare essi pagheranno l’imposta alla fonte nel Cantone di lavoro (secondo delle nuove tabelle fiscali ancora in fase di elaborazione) ma dovranno poi pagare l’IRPEF in Italia secondo le aliquote ordinarie con detrazione per quanto già pagato in Svizzera. I “nuovi frontalieri” sono coloro che diverranno tali dal 18 luglio in poi.
Per l’anno 2023 i “nuovi frontalieri” saranno ancora soggetti alle vecchie regole di tassazione (pertanto, se essi hanno la residenza fiscale nei Comuni di confine e il rientro giornaliero pagheranno le imposte solo in Svizzera). Dal 1° gennaio 2024 scatterà invece per loro il nuovo meccanismo di tassazione concorrenziale (la prima tassazione in Italia avverrà pertanto nel 2025 con riferimento al reddito da lavoro maturato nell’anno 2024). Grazie all’azione del sindacato, nella Legge italiana di ratifica n. 83/2023 sono state tuttavia inserite alcune agevolazioni che andranno ad abbassare l’IRPEF italiana, oltre che a migliorare alcune prestazioni di natura sociale per gli stessi frontalieri (vedi più avanti).

Cosa accadrà ai “vecchi frontalieri” e quali sono i termini per essere definiti tali
Secondo le intenzioni iniziali di Italia e Svizzera, il cambio di sistema fiscale avrebbe dovuto interessare tutti i frontalieri, quindi anche coloro che già da anni lavorano in Svizzera.
La concertazione tra il sindacato e la politica ha fatto però sì che nel nuovo Accordo venisse inserita una clausola di salvaguardia per i cosiddetti “vecchi frontalieri fiscali”, i quali continueranno ad essere tassati esclusivamente in Svizzera fino alla pensione, anche in caso di cambiamento del posto di lavoro o di periodi di disoccupazione.
I “vecchi frontalieri fiscali” sono coloro che, al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo hanno questi elementi (oppure, se attualmente non più presenti nel mercato svizzero, hanno avuto questi stessi elementi tra il 31 dicembre 2018 e l’entrata in vigore dell’Accordo):

  • residenza fiscale nei Comuni di confine (ovvero iscrizione in Comune, dimora abituale e centro degli interessi familiari);
  • rientro giornaliero tra Italia e Svizzera;
  • hanno (o hanno avuto) il proprio datore di lavoro in Ticino, Grigioni o Vallese;
  • mantengono questi elementi nel tempo per tutta la durata del proprio lavoro in Svizzera.

Come già specificato, sono considerati “vecchi frontalieri” coloro che sono entrati nel mercato svizzero con tutte le condizioni sopra descritte prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo, cioè fino al 17 luglio 2023.

Pubblicato il 19 Luglio 2023
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