Contratti di solidarietà, l’INPS definisce le modalità per recuperare gli sgravi contributivi 2024
L'istituto di previdenza ha diramato un comunicato per spiegare i dettagli della circolare numero 143
L’INPS fa chiarezza sul recupero degli sgravi contributivi destinati alle imprese che hanno attivato contratti di solidarietà. Con la Circolare n. 143 del 14 novembre 2025, l’Istituto illustra infatti i passaggi operativi per usufruire dell’agevolazione, finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2024
La misura riguarda tutte le aziende che, entro il 30 novembre 2024, hanno stipulato un contratto di solidarietà oppure avevano un accordo attivo nel secondo semestre del 2023. A queste imprese spetta una riduzione del 35% sulla contribuzione datoriale, applicabile per tutta la durata del contratto e comunque entro un massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile. Il beneficio è riconosciuto solo per i lavoratori che hanno subito una riduzione dell’orario superiore al 20%.
Un capitolo importante della circolare riguarda i soggetti già ammessi allo sgravio: le aziende inserite nei decreti direttoriali del Ministero del Lavoro potranno infatti procedere al conguaglio solo a condizione che i periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2025. L’elenco delle imprese autorizzate è riportato nell’Allegato 1 della circolare, mentre per gli altri soggetti già destinatari di decreto ma non inclusi nell’elenco sono previste successive comunicazioni ad hoc.
Sul fronte tecnico, l’INPS ricorda che la riduzione contributiva si applica mensilmente, in relazione ai periodi di paga indicati nel flusso Uniemens, e non riguarda alcune specifiche voci contributive — tra cui il contributo dello 0,30% previsto dalla legge 845/1978 e il contributo di solidarietà destinato alla previdenza complementare o ai fondi sanitari supplementari. L’accesso allo sgravio resta comunque subordinato alla regolarità contributiva (DURC) e al rispetto degli accordi e dei contratti collettivi.
La circolare chiarisce inoltre i rapporti con altre misure: lo sgravio non è cumulabile con ulteriori agevolazioni contributive, fatta eccezione per la “Decontribuzione Sud”, con cui è compatibile limitatamente alla quota residua di contribuzione non già esonerata.
Per le imprese interessate, si tratta di un passaggio decisivo per recuperare risorse utili a sostenere i percorsi di riorganizzazione e di tutela dell’occupazione. Tutti i dettagli operativi sono disponibili nella Circolare n. 143, consultabile sul sito istituzionale dell’INPS.
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