A Olgiate Olona nominato il difensore civico

Come e per quali ragioni si può contattare l'«avvocato dei cittadini»

Pietro Michele Guerra è stato nominato difensore civico del comune di Olgiate Olona. Chi fosse interessato a chiedere l’intervento del Difensore civico può : 
– telefonare ai numeri 0331-608759-608715-608714 per fissare un appuntamento 
– inviare un fax al numero 0331 – 641.433 
– scrivere un esposto all’ufficio del Difensore Civico – via Luigia Greppi, 4 – 21057 Olgiate Olona.

Il difensore civico riceve di norma il giovedì pomeriggio dalle ore 17.00. Il Difensore civico ha il compito di intervenire per la tutela di persone, associazioni ed enti che ritengano di essere state lese, nei loro diritti o interessi, da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti e comportamenti attivi o omissivi dell’amministrazione comunale, delle sue Istituzioni od Aziende, dei concessionari di servizi comunali.
Possono richiedere, gratuitamente, l’intervento del Difensore Civico tutti i cittadini, associazioni residenti, o domiciliati nel Comune, gli stranieri o apolidi residenti o domiciliati nel Comune di Olgiate Olona che lamentino ritardi, irregolarità, negligenze e carenze nell’attività degli uffici comunali. 
La figura del Difensore Civico può essere cosi’ riassunta: 
 -è il garante della legalità’, dell’imparzialità, del buon andamento della Pubblica Amministrazione; 
– ha il compito di vigilare sulla conformità dell’azione amministrativa alle leggi;
 – assicura il rispetto dei diritti e della tutela delle posizioni soggettive dei soggetti legittimati di fronte all’Amministrazione Comunale, tutelandoli e controllando il regolare svolgimento delle loro pratiche presso queste Amministrazioni; 
– favorisce in generale la comunicazione tra P.A. e privati; 
– deve segnalare, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei privati; 
– può eseguire indagini sull’operato degli uffici amministrativi; – segnala all’Ente interessato le disfunzioni che ha rilevato. Non può invece, mai intervenire: 
– su atti meramente politici; 
– su atti già davanti all’autorità giudiziale civile, amministrativa, tributaria, penale; 
– per annullare, riformare o sanzionare direttamente in relazione ad atti amministrativi; 
– nelle controversie tra privati.( es. questioni condominiali, rapporti di vicinato, eredità, controversie commerciali, etc.)
 – in sostituzione del giudice ordinario (giudice di pace, pretore, tribunale, ecc.), né del giudice amministrativo (T.A.R., Consiglio di Stato).

www.comuneolgiateolona.it

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Pubblicato il 14 Maggio 2002
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