Calcioscommesse, sette punti di penalizzazione per la Pro Patria
La società di via Ca’ Bianca ha ricevuto la penalizzazione in primo grado di giudizio per il caso “Dirty Soccer”

È arrivato nel pomeriggio di oggi, lunedì 1 febbario, la decisione del Tribunale Federale Nazionale presieduto da Sergio Artico, che ha ufficializzato la sentenza relativa al procedimento istruito dalla Procura Federale sulla base dell’attivitò istruttoria avviata dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro.
La Pro Patria ha ricevuto una sentenza in primo grado di sette punti di penalizzazione, che dovranno essere scontati nella corrente stagione sportiva. Giova ricordare che la richiesta da parte della Procura era stata di 20 punti.
I tigrotti, in attesa dei prossimi due gradi di giudizio, si ritrovano così con un solo punto in classifica, alla vigilia della sfida salvezza di sabato 6 febbraio contro l’Albinoleffe.
Oltre alla Pro Patria, altre undici società hanno subito penalizzazioni tra Lega Pro e Serie D: Akragas (3 punti), Comprensorio Montalto (6), Frattese (1), L’Aquila (13), Neapolis (22), Puteolana (4), Santarcangelo (6), Savona (2), Sorrento (4), Torres (4), Vigor Lamezia (2). Sono state prosciolte le società Aversa Normanna, Cremonese, Due Torri, Fidelis Andria, Grosseto, Livorno, Monopoli, Pavia, Prato, Scafatese, Tuttocuoio.
Tra i protagonisti in negativo, legati alla Pro Patria, l’unico a essere stato prosciolto è mister Marco Tosi:
GEROLINO Adolfo: squalifica di anni 4 e mesi 6, e ammenda di € 40.000,00;
MELILLO Vincenzo: squalifica di anni 3 e mesi 6, e ammenda di € 50.000,00;
ULIZIO Andrea: in continuazione, squalifica di anni 4 e mesi 6, e ammenda di € 50.000,00;
ULIZIO Mauro: in continuazione, inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC per anni 5 e preclusione, oltre a anni 1 e mesi 6, e ammenda di € 100.000,00.
stralcia le posizioni di CARLUCCIO Massimiliano, della Società SS BARLETTA CALCIO, e – a modifica dell’’ ordinanza di cui all’epigrafe, e limitatamente alla responsabilità oggettiva ex art. 1.bis punto 5 CGS per l’operato del nominato Carluccio – della Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl – con contestuale sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis, co. 5 CGS – riservando la fissazione del relativo dibattimento
– rimette alla Procura Federale – con contestuale sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis, co. 5 CGS – gli atti relativi alla posizione di INGROSSO Gianmarco ai fini dell’adozione di ogni conseguente determinazione.
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