Elezioni amministrative: istruzioni per il voto
La scadenza elettorale si avvicina. Domenica 31 maggio andranno al voto 11 Comuni in provincia di Varese

La scadenza elettorale si avvicina. Domenica 31 maggio andranno al voto 11 Comuni in provincia di Varese: Saronno, Samarate, Somma Lombardo, Luino, Laveno Mombello, Casorate Sempione, Origgio, Gemonio, Gorla Maggiore, Brezzo di Bedero e Golasecca.
QUANDO SI VOTA
Domenica 31 maggio dalle ore 7.00 alle ore 23.00. In caso di effettuazione del turno di ballottaggio (comuni sopra il 15mila abitanti) per l’elezione dei sindaci si voterà domenica 14 giugno dalle ore 7.00 alle ore 23.00.
Lo scrutinio dei voti inizierà a partire dalle ore 23.00 di domenica 31 maggio, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti.
TESSERA ELETTORALE
Per poter esercitare il diritto di voto gli elettori dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a carattere permanente, che ha sostituito il certificato elettorale.
Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici comunali saranno aperti anche venerdì 29 e sabato 30 maggio, dalle ore 9 alle ore 18, e domenica 31 maggio per tutta la durata delle operazioni di voto, e quindi dalle ore 7 alle ore 23.
COME SI VOTA (per approfondimenti clicca qui)
Elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti di regioni a statuto ordinario (scheda azzurra):
La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco con sotto i simboli della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.
L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
– per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;
– per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco stesso; anche in questo caso esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata prescelta;
– per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e per una lista non collegata tracciando un altro segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista prescelta non collegata (c.d. “voto disgiunto”);
– per un candidato a sindaco tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, non segnando alcun contrassegno di lista; il voto così espresso è attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;
– solo per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui essi appartengono, sia infine per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che l’elettore non si sia avvalso della facoltà di esprimere un voto disgiunto.
Qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza dei voti validi, per l’elezione del sindaco si procede al turno di ballottaggio tra i due candidati più votati.
Elezioni nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti di regioni a statuto ordinario (scheda azzurra):
L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
– tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di lista; in questo caso esprime un voto valido sia per la lista votata, sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;
– tracciando un segno di voto sia sul contrassegno di lista, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata; anche in questo caso esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata;
– tracciando un segno di voto solo sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco; anche in questo caso il voto è valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata;
– manifestando il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; l’elettore infatti può scrivere il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate sotto il contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui appartengono i candidati votati, e sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.
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