Che sia il giudice a decidere sul distributore
Il comune tace? Legambiente passa al contrattacco e deposita un esposto-denuncia in tribunale
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Riceviamo e pubblichiamo
L’esposto sotto riportato, depositato il 21 maggio, segue la lettera di richiesta di informazioni protocollata il 5 aprile 2002 nel Comune di Busto (allegata). Dopo un mese e mezzo, nonostante sollecitazioni telefoniche in Comune, e soprattutto in violazione della legge (e di una qualsivoglia etica), la nostra Associazione non ha ricevuto risposta. Purtroppo, forti delle difficoltà di ricorso al TAR da parte dei cittadini, gli uffici comunali rispondono saltuariamente ai documenti protocollati presso il Comune di Busto Arsizio.
Saluti, Legambiente
Alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio OGGETTO: Comune di Busto Arsizio – Nuovo impianto API di distribuzione carburanti in un’area sottoposta a vincoli idrogeologici (Fascia Fluviale “B” del P.A.I.) ESPOSTO-DENUNCIA I sottoscritti Stefano Marcora, Emilio Magni, Sergio Asietti, Flavio Castiglioni, in qualità di Presidenti dei rispettivi circoli di Legambiente Busto Arsizio, Gallarate, Cassano Magnago, Valle Olona, con domicilio presso la sede di Legambiente Busto A. in via cardinal Simone 18, Busto Arsizio PREMESSO: · che lungo la corsia nord della Strada Statale nr. 336 che collega l’Autostrada Milano-Laghi A8 e l’Aeroporto di Malpensa (vicinanze scalo merci Hupac) sono in fase avanzata, e ben visibili a tutti, i lavori per la realizzazione di un nuovo impianto per la distribuzione di carburanti della società API s.p.a., approvato con concessione edilizia del comune di Busto Arsizio nr. 81/99 del 7/06/2000; · che l’impianto in oggetto è localizzato nel comune di Busto Arsizio all’interno di una zona che il Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Maggio 1999, successivamente confermato con DPCM 8 agosto 2001, ha classificato come Fascia Fluviale “B” (Fascia di esondazione) e come tale sottoposto a vincolo di inedificabilità parziale. In particolare, in base alle Norme di Attuazione del P.A.I., nella Fascia “B” sono vietati quegli interventi che comportano una riduzione della capacità di invaso; · che tale zona fa anche parte di un’area che è stata classificata a rischio idrogeologico molto elevato (Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate – Deliberazione dell’Autorità di Bacino del Po n° 14/1999 – e successivo Aggiornamento del piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato PS 267 – Deliberazione dell’Autorità di Bacino del Po n° 20/2001); · che da quanto è direttamente rilevabile, i lavori in corso contribuiscono a ridurre il volume dell’area di spagliamento delle piene dei torrenti Rile e Tenore, due torrenti che, come è noto, hanno la caratteristica di non confluire in un altro corso d’acqua ma di spandere le loro acque nel territorio circostante; inoltre i predetti lavori comportano un’alterazione definitiva e sostanziale dell’assetto idrogeologico della zona già particolarmente compromesso; i lavori risultano pertanto pericolosi per l’incolumità delle persone, la sicurezza delle infrastrutture e la salvaguardia del territorio. · che sussiste il pericolo di inquinamento idrico in caso di accidentale fuoriuscita di idrocarburi, data l’ adiacenza dei depositi di carburante con i corpi idrici dei torrenti Rile e Tenore; · che la presente denuncia viene inviata rilevato che la giurisprudenza della corte di Cassazione ha legittimato la possibilità di un intervento del giudice penale nel settore, inizialmente stabilendo il principio in base al quale “il giudice ordinario può sindacare l’atto amministrativo al fine di accertare la sussistenza non dei requisiti di legittimità, ma degli elementi essenziali la cui mancanza comporta nullità e inesistenza giuridica dell’atto medesimo” (Cass. Pen., sez.III, 29 maggio 1992, n.6537, Melone). Peraltro la Cass.Pen. sez.III, sent. 14/5/1999,n. 6054, stabilisce che “il reato di cui all’ art. 20 lg. 47/1985 è integrato anche quando i lavori edilizi siano assentiti da concessione edilizia, ma questa sia in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti” (nella fattispecie si fa riferimento al Piano per l’assetto idrogeologico, n.d.r.). Inoltre “l’interesse protetto dalla legge 47/1985 deve rinvenirsi in quello sostanziale alla protezione del territorio in conformità alla normativa urbanistica. Pertanto non si discute più di disapplicazione di un atto amministrativo illegittimo e di relativi poteri del giudice penale, ma di potere accertativi di detto magistrato dinanzi a un atto amministrativo, che costituisce presupposto o elemento costitutivo di reato(…)”(Cass. Pen.sez. III, 25/2/1995,n.113). Nel caso di specie, per quanto precede, gli scriventi chiedono all’Autorità Giudiziaria: · di verificare la legittimità del suddetto impianto, in relazione ai vincoli stabiliti dal P.A.I. per le aree classificate come Fasce Fluviali “B”; · di verificare la sussistenza del reato di cui all’ art. 20 legge 47/1985 ed eventualmente altri concorrenti; · di adottare i conseguenti provvedimenti in ottemperanza alle leggi vigenti. Con osservanza Busto Arsizio, lì 20 maggio 2002 Presidente Presidente Presidente Legambiente Busto A. Legambiente Gallarate Legambiente Cassano M. (Dott. Stefano Marcora) (Dott. Ing. Emilio Magni) (Sig. Sergio Asietti) Presidente Legambiente Valle Olona (Sig. Flavio Castiglioni) |
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