Case popolari. il tar dà ragione al sindacato

Il tribunale regionale ha accolto il ricorso contro la legge regionale che imponeva lo sbarramento dei cinque anni di residenza per l'accoglimento della domanda per ottenere l'abitazione

«Il tar non poteva che darci ragione» Gian Marco Martignoni, della segreteria provinciale della Cgil, commenta così l’accoglimento del ricorso sindacale da parte del Tar.  Oggetto del contendere era il limite dei cinque anni di residenza in Lombardia per chi avesse fatto richiesta per ottenere un alloggio popolare. Una disposizione, quella della Regione, che aveva sollevato molte polemiche soprattutto per il contenuto palesemente discriminatorio.

La terza sezione del Tar della Lombardia con ordinanza ha infatti rinviato alla Corte Costituzionale la legge regionale 7/05 e il regolamento regionale per l’assegnazione delle case popolari, in cui si prevede  uno sbarramento di 5 anni – di residenza o lavoro in Regione – per l’ammissibilità delle domande, sia che l’anzianità di residenza venga conteggiata ai fini del punteggio per la collocazione in graduatoria delle domande accolte.

«Per la seconda volta, dopo la sentenza n. 4196 del 29 aprile 2004, il ricorso sindacale viene accolto; e questa volta con molto più peso e ricchezza d’argomentazioni, denunciando l’ordinanza la violazione di ben 10 articoli della Costituzione Repubblicana.I sindacati, sia quelli confederali che degli inquilini, allo stato degli atti, ritengono che la Regione dovrebbe ristabilire i contenuti dell’accordo sindacale unitario del febbraio 2003, irresponsabilmente disatteso» scrivono in un comunicato congiunto Gian Marco Martignoni, Franco Lo russo della Cisl, Giuseppe Occhicone del Sunia ed Ezio Mostoni del Sicet.

Qualora la Regione preferisse attendere invece la sentenza della Corte Costituzionale, com’è d’altronde suo diritto, dovrebbe quanto meno assumere qualche misura tampone, per mettere al riparo, se stessa e i Comuni, dalle conseguenze di un pronunciamento che la condannerebbe, nonché per ridurre difficoltà ed incertezze delle famiglie bisognose.

Il sindacato aggiunge che in caso di accoglimento dei rilievi del Tar, infatti, la sentenza della Corte Costituzionale avrà effetto non soltanto "erga omnes" (anche nei confronti di chi non ha presentato ricorso), ma anche retroattivo (come se la norma cassata non fosse mai esistita). Tutti gli atti attuativi, bandi – graduatorie – provvedimenti di assegnazione, sarebbero quindi annullati o annullabili, e qualsiasi cittadino, che si ritenga danneggiato, potrebbe ricorrere contro l’Ente emanante, Comune o Regione, per essere risarcito, con certezza di vittoria.

«Riteniamo – concludono i sindacati – che la Regione dovrebbe, con un provvedimento transitorio, autorizzare i comuni ad accogliere "con riserva" anche le domande di chi sia residente da meno di 5 anni».

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Pubblicato il 11 Ottobre 2006
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