Il punto dell’Inps sulla compatibilità tra carica e lavoro

L'istituto stabilisce che quando il potere deliberativo è affidato ad un organo diverso ed il presidente della cooperativa svolge, in concreto, mansioni estranee al rapporto con la società che hanno i caratteri tipici della subordinazione, viene ammessa la compatibilità della carica ricoperta con il lavoro subordinato

L’Inps ammette la compatibilità della carica di presidente e dipendente della cooperativa. Con il messaggio n. 12441/2011 dell’8 giugno scorso, l’istituto stabilisce che quando il potere deliberativo è affidato ad un organo diverso ed il presidente della cooperativa svolge, in concreto, mansioni estranee al rapporto con la società che hanno i caratteri tipici della subordinazione, viene ammessa la compatibilità della carica ricoperta con il lavoro subordinato. Il potere di rappresentanza è attribuito, di regola, al presidente, se l’atto costitutivo non specifichi dettagliatamente i poteri ed i compiti del legale rappresentante, esso non è investito di potere deliberativo che resta comunque in capo al consiglio di amministrazione. Normalmente, al presidente viene affidata la firma sociale e la rappresentanza legale della cooperativa di fronte a terzi ed in giudizio; ma tutto ciò non lo abilita di per sé a compiere atti deliberativi e non ha poteri decisionali, che restano in capo all’organo collegiale. Relativamente alla compatibilità tra rapporto di lavoro subordinato riferibili ad uno stesso soggetto l’istituto evidenzia   il principio di assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società e la carica di amministratore unico della medesima. Deve però in ogni caso essere provata la sussistenza del vincolo della subordinazione, cioè dell’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica di presidente, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso. Quindi ne discende che può essere ammessa la compatibilità della carica ricoperta con il lavoro subordinato, se si verificheranno le seguenti condizioni: il potere deliberativo regolato dall’atto costitutivo e dallo statuto, diretto a formare la volontà dell’ente, deve essere affidato ad un organo diverso quindi consiglio di amministrazione o amministratore unico; ma non solo, il presidente deve esplicare, in concreto e nella veste di lavoratore dipendente, ai sensi dell’art. 1, comma 3, legge 142/2001, mansioni estranee al rapporto con la cooperativa, contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale.

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Pubblicato il 11 Luglio 2011
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