Scatta l’offerta di opzione per le azioni di Ubi Banca oggetto di recesso
Il periodo di offerta inizierà il 12 novembre 2015 e si concluderà il 12 gennaio 2016

Le azioni di Ubi Banca oggetto di recesso, in seguito alla trasformazione in società per azioni deliberata dall’assemblea straordinaria dei soci il 10 ottobre 2015, rappresentano il 3,927% circa dell’attuale capitale sociale sottoscritto e versato. Queste azioni saranno offerte in opzione ai sensi dell’art. 2437-quater cod. civ., al prezzo di 7,2880 euro per azione e nel rapporto di n. 1 azione ogni 24,4259 diritti posseduti (l’“Offerta in Opzione”).
Il periodo di offerta in opzione inizierà il 12 novembre 2015 e si concluderà il 12 gennaio 2016, estremi compresi.
Gli azionisti di UBI Banca che eserciteranno il diritto di opzione nel contesto dell’offerta in opzione avranno un diritto di prelazione nell’acquisto delle Azioni Oggetto di Recesso rimaste inoptate all’esito dell’Offerta in Opzione , a condizione che formulino tale richiesta contestualmente all’esercizio del diritto di opzione.
Le modalità e i termini dell’Offerta in Opzione sono specificati nell’apposito avviso depositato da UBI Banca presso il Registro delle Imprese di Bergamo ai sensi dell’art. 2437-quater, comma 2, cod. civ. e reso disponibile sul sito internet www.ubibanca.it nonché attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “linfo” (www.linfo.it); tale avviso verrà pubblicato sui quotidiani a diffusione nazionale “Il Sole 24 Ore” e “MF” il 12 novembre 2015.
Le eventuali Azioni Oggetto di Recesso non acquistate all’esito dell’esercizio del diritto d’opzione e del diritto di prelazione potranno essere offerte sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana spa. in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.
Tutte le informazioni necessarie in merito all’eventuale offerta in Borsa saranno comunicate in tempo utile anche mediante pubblicazione di appositi avvisi sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “MF” nonché sul sito internet www.ubibanca.it.
In caso di mancato integrale collocamento delle azioni dei soci recedenti entro centottanta giorni dalla data della comunicazione del recesso, le azioni rimanenti devono essere rimborsate mediante acquisto da parte della società attraverso l’utilizzo di utili e riserve disponibili, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall’art. 2357, comma 3, cod. civ..
A tale riguardo si ricorda che, in forza di quanto previsto dall’art. 28, comma 2-ter, del Testo Unico Bancario e dalle relative disposizioni attuative emanate dalla Banca d’Italia in materia di limiti al rimborso delle azioni di soci recedenti da una banca popolare, l’organo con funzione di supervisione strategica della banca, su proposta dell’organo con funzione di gestione, sentito l’organo con funzione di controllo, ha la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, anche in deroga alle disposizioni del codice civile, il rimborso delle azioni del socio recedente, al fine di assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza della banca.
In ossequio a tali previsioni normative, nella riunione del 4 settembre scorso, il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca, su proposta del Consiglio di Gestione e sentito il Comitato per il Controllo Interno, ha individuato i criteri ai quali intende attenersi nel deliberare sull’esercizio della predetta facoltà. Tali criteri, e le valutazioni sottese alla loro individuazione, sono dettagliatamente e analiticamente descritti nella Relazione Illustrativa della proposta di trasformazione all’Assemblea, messa a disposizione del pubblico in data 9 settembre scorso e consultabile presso il sito Internet della Banca (nella sezione “Soci”), alla quale pertanto integralmente si rinvia.
Qualora, in esito alla procedure di offerta in opzione e di eventuale collocamento in borsa sopra descritte, residuassero azioni non collocate, il Consiglio di Sorveglianza della Banca, sulla base dei criteri definiti, rileverà l’importo destinabile al rimborso. Ove tale importo risultasse inferiore al controvalore complessivo delle azioni da rimborsare, UBI Banca, nel pieno e scrupoloso rispetto della parità di trattamento fra gli azionisti receduti e ferme le necessarie autorizzazioni previste dalla disciplina vigente, procederà (i) a rimborsare proporzionalmente le azioni oggetto di recesso sino alla concorrenza dell’importo destinabile al rimborso riconoscendo il valore di liquidazione determinato ai sensi dell’art. 2437-ter cod. civ. e (ii) a sciogliere dal vincolo di indisponibilità le azioni in eccesso rispetto a tale importo che, conseguentemente, saranno di nuovo liberamente cedibili dal titolare.
UBI Banca provvederà a comunicare le informazioni rilevanti in merito alla procedura di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso nei termini e secondo le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili.
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