Ordinanza “no vetro e lattine” per la movida lavenese
Il divieto è iniziato il primo luglio e resterà in vigore sino al 3 settembre su tutto il territorio comunale, dalle ore 20,30 sino alle ore 07,00 del giorno successivo
Dopo Luino, Gavirate e Saronno scatta anche per Laveno Mombello l’ordinanza temporanea di divieto di utilizzo, per il consumo in bottiglie e contenitori di vetro o latina per la somministrazione al pubblico di bevande.
Il divieto è iniziato il primo luglio e resterà in vigore sino al 3 settembre su tutto il territorio comunale, dalle ore 20,30 sino alle ore 07,00 del giorno successivo.
Nell’ordinanza numero 52 del 29 giugno 2017, il sindaco, in modo particolare sottolinea che: viste le numerose manifestazioni che si svolgono nel comune durante il periodo estivo e l’affluenza di turisti e di persone dai paesi limitrofi “si rileva la necessità di garantire il decoro urbano contrastando le condizioni che generano fenomeni di precarietà igienica, come l’abbandono di contenitori di vetro e di latta” che avvengono sopratutto nelle ore notturne. “Nel periodo estivo si registra un notevole incremento di bottiglie e di bicchieri di vetro abbandonati al di fuori degli appositi contenitori, venendo a creare, in caso di rottura, un periodo per l’incolumità di pedoni e del patrimonio pubblico e privato”. Inoltre, “il clima festoso dai tanti giovani che affollano le strade e le piazze del centro della città può essere causa di episodi di euforia collettiva , con il conseguente possibile danno di cose e persone attraverso l’utilizzo di oggetti contundenti come bottiglie, bicchieri e lattine”.
L’ordinanza prevede quindi il divieto alle attività di somministrare alimenti e bevande, in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o plastica nelle quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita.
Inoltre, è fatto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche in concessione di pertinenza dell’attività, ad esclusione dei dehors di tipo chiuso come definiti nel vigente regolamento comunale per le occupazioni di suolo o area pubblica con strutture precarie e per l’applicazione del relativo canone.
I locali dovranno esporre l’ordinanza comunale.
La trasgressione alla presente ordinanza (salvo che non costituiscano più grave reato ai sensi dell’articolo 650 e 659 C.P., saranno punite con la sanzione amministrativa da un minimo di 100 euro ad un massimo di 500 euro.
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