Testamento biologico: la legge è in vigore ma nei comuni non c’è il registro

Diventa efficace a tutti gli effetti la normativa che prevede il rispetto delle volontà del paziente terminale. Solo Saronno, Varese e Cardano al Campo hanno predisposto il registro. Altri si stanno attivando

malattia

È entrata in vigore oggi, mercoledì 31 gennaio, la legge sul fine vita. Le volontà dei malati terminali, espresse attraverso il testamento biologico, diventano quindi decisive e perentorie nel momento in cui il paziente è ormai impossibilitato a esprimersi.

Le disposizioni (DAT) possono essere affidate a un notaio o registrate su un registro apposito che i Comuni possono attivare.

Sul sito dell’Associazione Coscioni sono riportate le amministrazione che hanno già attivato il Registro e nella nostra provincia vengono segnalati solo Saronno e Cardano al Campo .
(la pagina del Comune di Saronno e  
la delibera del Comune di Cardano al Campo)

Palazzo Estense rende noto che l’Ufficio anagrafe di Varese è pronto e attrezzato per ricevere le volontà mentre Comerio ci sarà questo servizio di raccolta entro metà febbraio. L’adesione degli enti pubblici, alternativa al notaio, è su base volontaria.
La battaglia di civiltà che ha portato, dunque, all’approvazione del testo di legge, deve proseguire per poter essere attuata completamente fornendo alla popolazione adeguati servizi di raccolta delle DAT: « La legge è un passo in avanti molto importante – commenta il dottor Grizzetti, responsabile scientifico dell’associazione Sulle Ali e medico anestesista dell’hospice di Varese – ci sono però dei punti deboli e quello della mancanza di un registro unico a cui rivolgersi in modo semplice e immediato crea ostacoli nell’applicazione di questa normativa».

I punti principali della legge:

DAT –  Si chiamano «Disposizioni anticipate di trattamento» (Dat). Devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione.

CONSENSO INFORMATO – Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato del paziente. È previsto l’intervento di uno psicologo che accompagni nella scelta.  Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento : la revoca impone la sospensione delle cure in atto, terapia e idratazione/alimentazione artificiale.

OBIEZIONE DI COSCIENZA  – La legge concede la facoltà ai medici di astenersi dall’assistere il paziente che rifiuta il consenso. In questo caso l’azienda ospedaliera deve fornire altro personale medico in grado di proseguire il rapporto con il paziente. In ogni caso, le scelte della persona sottoposta a cure liberano i medici da qualsiasi responsabilità civile e penale.

TERAPIA DEL DOLORE E MEDICINA PALLIATIVA – È previsto l’accompagnamento sanitario in caso di sofferenze attraverso la terapia del dolore o la sedazione. Questi trattamenti sono possibili anche in caso di rifiuto delle terapie.

DIVIETO DI ACCANIMENTO TERAPEUTICO – Viene regolamentato anche l’eccesso di assistenza in presenza di malattie dall’esito infausto e nell’imminenza della morte.
Nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati.

REVOCA DELLE DISPOSIZIONI IN CASO DI NUOVE TERAPIE – Nel caso vengano individuate nuove possibilità di cure, è possibile rivedere le proprie volontà. Se il paziente non è in grado di decidere, il medico deve confrontarsi con una persona di fiducia del paziente per revocare le decisioni date. È possibile concordare il piano delle cure davanti a una malattia progressivamente invalidante: si può aggiornare questo piano in base all’evoluzione sia della malattia sia del progresso scientifico.

MINORI – In questi casi sono i genitori o un tutore a disporre del trattamento medico. La decisione dovrà tenere conto della volontà del minore, se in grado di comprendere e valutare la situazione. 

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Pubblicato il 31 Gennaio 2018
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  1. Avatar
    Scritto da Felice

    La città di Milano ha istituito uno sportello apposito. Sui diritti civili e grazie alla sensibilità dell’assessore Majorino il capoluogo lombardo si dimostra sensibile nel perseguire il diritto alla dignità dei malati.

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