Se il bimbo si ammala? Il congedo per malattia del figlio

Quando il bimbo si ammala, mamma e papà lavoratori possono usufruire di uno speciale congedo. Come richiederlo e come gestirlo

Generico 2018

La stagione fredda porta con sé una serie di malattie respiratorie di cui soffrono soprattutto i bambini, cui tra poco si aggiungerà l’influenza: come si organizzano le famiglie quando i figli si ammalano?
L’assenza dal lavoro per la malattia del bambino,è un diritto riconosciuto per le mamme e i papà lavoratori dipendenti e, in linea di principio, consente l’astensione facoltativa dal lavoro per tutte le malattie di ciascun figlio fino al compimento dei 3 anni, e a 5 giorni lavorativi per il figlio tra i 3  e gli 8 anni.
Spetta alternativamente alla mamma o al papà e consente di assentarsi dal lavoro in modo da garantire al bimbo le cure necessarie.

LA MALATTIA DEL BAMBINO
Per “malattia del bambino” si intende la “modificazione peggiorativa dello stato di salute” (ex circolare 76/76 del Ministero del lavoro). Più precisamente “qualsivoglia alterazione anatomica e funzionale dell’organismo, anche localizzata, perciò non impegnativa delle condizioni organiche generali”. Quindi non rientra nell’accezione di “malattia” la necessità di un soggiorno al mare o in montagna della madre con il figlio, qualora non strettamente correlato a cure elioterapiche specificatamente prescritte dal medico al bambino.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Durante il congedo per malattia del figlio, al genitore non spetta alcun trattamento economico, fatta eccezione per i dipendenti pubblici, che per la malattia del figlio hanno diritto a 30 giorni di permesso ogni anno e all’intera retribuzione fino ai 3 anni del bambino (ex Contratto nazionale). Tale periodo si somma al congedo parentale.
Nel periodo di fruizione del congedo, il genitore matura l’anzianità di servizio ma non le ferie e la tredicesima, ed ha una copertura totale della contribuzione.

SE IL FIGLIO È DISABILE
In base alle legge 104/92 entrambi i genitori che hanno figli, anche adottivi, portatori di handicap possono fruire di permessi e riposi retribuiti, in aggiunta al normale congedo parentale e per malattia, purché il piccolo non sia ricoverato a tempo pieno in un istituto specializzato dove la presenza del genitore non è richiesta.
Fino al compimento dei 3 anni: prolungamento dell’astensione dal lavoro per congedo parentale, con un’indennità del 30%; fino a due ore di permesso giornaliero; tre giorni al mese di permesso retribuito. Non si richiede né la convivenza, né l’assistenza esclusiva e continuativa.
Tra i 3 e i 18 anni: i genitori possono sempre usufruire mensilmente di 3 giorni di permesso retribuito (ripartiti tra mamma e papà).
Figlio maggiorenne: si può usufruire dello stesso periodo di permessi mensili, ma in questo caso il diritto viene riconosciuto in caso di convivenza o no, se non sono presenti nel nucleo familiare altri soggetti che possano fornire assistenza.
I genitori di figli disabili anche maggiorenni possono beneficiare di un congedo retribuito di 2 anni, fruiti in modo frazionato o continuativo, ma deve essere accertato lo stato di handicap grave da parte di speciali Commissioni mediche istituite nelle Asl. Questo congedo, non fruibile contemporaneamente all’astensione facoltativa, spetta alternativamente alla madre o al padre anche adottivi.
Dopo la morte di entrambi i genitori può fruire del congedo un fratello o una sorella, purché convivente. Anche in caso di sopravvenuta impossibilità dei genitori di farsene carico (ex sentenza della Corte Costituzionale numero 233 del 2005).
Per quanto riguarda la contribuzione, sono sempre garantiti i contributi figurativi.

IN PRATICA
Durante i congedi per malattia del figlio non esiste l’obbligo di reperibilità del genitore in orario di visita fiscale
(valido solo in caso di malattia del lavoratore).
Per attestare che l’altro genitore non stia fruendo dei congedi per malattia del figlio contemporaneamente all’altro genitore, basta presentare una dichiarazione sostitutiva.
Per usufruire di questi permessi e congedi bisogna presentare apposita domanda corredata da idonea documentazione. Si consiglia per questo di consultare l’Inps o rivolgersi a un patronato.

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Pubblicato il 12 Novembre 2018
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