Referendum sulla giustizia, i contenuti e le novità della riforma costituzionale
Il costituzionalista Giorgio Grasso, professore ordinario dell’Università dell’Insubria, ha spiegato in diretta le principali modifiche previste e i dettagli del referendum del 22 e 23 marzo
Il 22 e 23 marzo gli elettori italiani saranno chiamati a votare su un referendum confermativo relativo alla riforma costituzionale che riguarda l’ordinamento della magistratura. Per capire meglio di cosa si tratta e quali sono i contenuti principali, ne abbiamo parlato con il professor Giorgio Grasso, ordinario di diritto costituzionale all’Università degli Studi dell’Insubria.
Che cos’è un referendum confermativo
«Il referendum confermativo è uno strumento previsto nel procedimento di revisione della Costituzione – ha spiegato il docente -. Dopo che il Parlamento approva due volte lo stesso testo di modifica costituzionale, se non viene raggiunta la maggioranza dei due terzi dei componenti delle Camere, può essere richiesto un referendum popolare. La richiesta può arrivare da cinquecentomila elettori, da cinque consigli regionali oppure da una minoranza parlamentare, cioè un quinto dei deputati o dei senatori. Se nessuno lo chiede entro tre mesi dall’approvazione parlamentare, la legge di revisione viene promulgata dal Presidente della Repubblica ed entra in vigore. Se invece il referendum viene richiesto, come in questo caso, spetta ai cittadini decidere se confermare o respingere la riforma votando sì o no. A differenza del referendum abrogativo, in questo caso non è previsto un quorum minimo di partecipazione».
Che cosa cambia con la riforma
La riforma su cui si voterà riguarda la seconda parte della Costituzione, quella dedicata all’ordinamento della Repubblica, e in particolare il titolo quarto, che disciplina la magistratura. «Uno dei punti principali – ha precisato il professor Grasso – è la distinzione tra le carriere dei magistrati giudicanti e quelle dei magistrati requirenti, cioè i pubblici ministeri. Il testo parla di “distinte carriere”, anche se nel dibattito pubblico si parla spesso di “separazione”».
«Un secondo elemento riguarda il Consiglio Superiore della Magistratura, l’organo di autogoverno della magistratura che ha il compito di garantire l’indipendenza dei giudici soprattutto per quanto riguarda carriera e status professionale. Oggi il CSM è unico e si occupa sia dei magistrati giudicanti sia dei pubblici ministeri. La riforma prevede invece la creazione di due consigli distinti: uno per la magistratura giudicante e uno per quella requirente. Entrambi continuerebbero a essere presieduti dal Presidente della Repubblica e resterebbe invariata la proporzione tra la componente togata, cioè i magistrati, e la componente laica scelta dal Parlamento».
La riforma introduce anche il meccanismo del sorteggio nella selezione dei membri dei consigli. Oggi il CSM è in gran parte eletto: due terzi dai magistrati e un terzo dal Parlamento tra professori ordinari di materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di attività. «Con la riforma – prosegue il costituzionalista – il sorteggio potrebbe avere un ruolo rilevante, anche se le modalità precise saranno definite dalle leggi di attuazione».
Il terzo punto riguarda la creazione di un nuovo organo, una cosiddetta Alta Corte, che si occuperebbe dei procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati. Attualmente questa funzione è svolta da una sezione disciplinare interna al CSM. Con la riforma, invece, il sistema passerebbe da un unico organo a tre: due consigli superiori della magistratura, distinti per funzioni, e l’Alta Corte per le questioni disciplinari.
Secondo il professor Grasso, è importante chiarire che la riforma non incide direttamente sul funzionamento dei processi per i cittadini. Non riguarda, ad esempio, i tempi della giustizia o le regole del processo civile e penale. Gli effetti principali riguarderebbero piuttosto l’organizzazione della magistratura e le modalità con cui vengono prese alcune decisioni interne, come il conferimento degli incarichi o la gestione delle sanzioni disciplinari.
«Sul tema della responsabilità dei magistrati, la riforma non modifica la responsabilità civile. Le novità riguardano invece la responsabilità disciplinare, cioè le sanzioni che possono essere applicate per comportamenti scorretti o per il mancato rispetto di alcuni obblighi professionali».
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