Tutto sulle aliquote Ici
Delibera di Giunta per maggiore chiarezza ai fini di consentire la corretta applicazione
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Aliquota del 4 per mille per i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, e ai proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale gli immobili alle condizioni definite negli accordi di cui alle Legge 9.12.1998 numero 431. Aliquota del 4,5 per mille per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, per unità immobiliari di pertinenza quali garage, posto auto, soffitte, cantine, locali di deposito classificati o classificabili in categoria catastale C2, C6 e C7, destinate ed effettivamente utilizzate dal proprietarie o titolare, per unità immobiliare concessa in uso gratuito a genitori o fili (primo grado in linea retta) e adibita ad abitazione principale, per unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che risiedono, permanentemente, in istituti di ricovero o sanitari, purché l’abitazione non risulti locata. Aliquota del 5,5 per mille per unità immobiliari ristrutturate se date in locazione ad uso abitativo con regolare contratto di affitto, per due anni dal termine dei lavori di ristrutturazione e per unità immobiliari utilizzate per nuove attività produttive (non sostitutive di altre attività) per il periodo di anni 4 dalla data di inizio dell’attività stessa, con esclusione della media e grande distribuzione (inferiori a metri quadrati 250). Aliquota del 6 per mille per unità immobiliari date in locazione ad uso abitativo con regolare contratto di affitto, per tutto il periodo relativo e comunque per frazioni di mese superiori a 15 giorni. Aliquota del 6,2 per mille per tutti gli altri immobili e per le aree fabbricabili. Aliquota del 6,7 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo risultanti non locate, per tutto il periodo relativo e comunque per frazioni di mese superiori a 15 giorni. Nel ribadire le aliquote Ici per l’anno 2002 con un’attenzione particolare per ristrutturazioni e prime abitazioni, la Giunta Comunale di Gallarate, tenendo conto di particolari situazioni segnalate dall’ufficio competente, ha ritenuto necessario e opportuno procedere a un’interpretazione autentica per consentire ai contribuenti di procedere correttamente all’applicazione delle aliquote e al conseguente assolvimento del tributo. La Giunta ha dunque deliberato che per le abitazioni costituite da unità immobiliari accatastate separatamente le agevolazioni previste per l’abitazione principale sono applicabili esclusivamente a un’unica unità immobiliare. Le aliquote che fanno riferimento ai contratti di affitto si intendono applicabili anche ai contratti di comodato, purché entrambi regolarmente registrati, alle abitazioni costituite da unità immobiliari accatastate separatamente per quanto concerne le unità diverse dalla prima (abitazione principale), nonché alle unità immobiliari occupate da suoceri, fratelli e sorelle, generi e nuore, del proprietario e del coniuge comproprietario purché ivi residenti. Per "unità immobiliari ad uso abitativo risultate non locate" si intendono le unità immobiliari tenute a disposizione dal proprietario. Per "tutti gli altri immobili" si intendono le categorie A/10, B, C (compreso C2, C6 e C7 non pertinenziali), D, E, purché non rientranti nelle casistiche per le quali sono state espressamente individuate apposite aliquote. Infine, l’aliquota riferita alle nuove attività produttive non sostitutive di altre attività si riferisce ad attività iscritte per la prima volta alla C.C.I.A.A. o trasferite da altri Comuni o che avviino nuove unità locali nel territorio comunale (sono esclusi gli studi professionali). |
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