Contro il condono edilizio

Lettera di Legambiente al sindaco

Egregio Sig. Sindaco,

Legambiente è da sempre contraria -come del resto molti amministratori locali di tutti gli schieramenti politici- ad ogni ipotesi di condono edilizio, perchè provvedimenti di questo tipo minano la certezza del diritto, le regole della legalità e della convivenza, incentivano l’abusivismo, rassicurando sulla possibilità di trovare sempre una via d’uscita, qualora si avverta il rischio di incappare nelle maglie della giustizia.

Per questi motivi ci siamo opposti anche all’ultimo condono, approvato con il d.l. 269/2003 e in sede regionale abbiamo proposto numerose osservazioni perchè la legislazione di dettaglio, in questa materia, fosse la più restrittiva possibile e desse un segnale forte di intransigenza verso ogni forma di illegalità e speculazione edilizia. Anche grazie al nostro contributo la legge regionale del 3 novembre 2004 n. 31 “Disposizioni regionali in materia di illeciti edilizi”(pubblicata sul supplemento ordinario del BURL n. 45 del 5 novembre 2004) garantisce una maggiore tutela ai parchi regionali della Lombardia.

Questa stessa legge consente, inoltre, ai comuni lombardi di aumentare gli oneri di urbanizzazione relativi alla realizzazione di opere abusive condonate, a seconda della diversa tipologia di illecito, del 50, 30 e 20 per cento. Si vedano i primi 2 commi dell’art. 4 (Contributo di costruzione), che riportiamo qui sotto:

 

 Art. 4

1. Con apposita deliberazione, da assumersi entro il termine perentorio di trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il comune definisce i termini e le modalità di versamento degli oneri di urbanizzazione connessi alla sanatoria delle opere abusive, nonché del contributo sul costo di costruzione nei casi di cui al comma 5. Inoltre, può disporre che gli oneri di urbanizzazione relativi alla realizzazione di opere abusive riconducibili alle tipologie di illecito numeri 1, 2 e 3, di cui all’allegato 1 al d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003, siano incrementati, rispettivamente, fino al massimo del 50, 30 e 20 per cento.

2. Nella stessa deliberazione di cui al comma 1, il comune può stabilire che una quota non superiore al 50 per cento degli oneri di urbanizzazione, calcolati in via presuntiva dai richiedenti la sanatoria, sia versata, a titolo di anticipazione, all’atto della presentazione della domanda di sanatoria.”

 

Per contrastare con maggiore efficacia le costruzioni abusive e gli speculatori edilizi chiediamo che tutti i comuni della Lombardia provvedano entro 30 giorni ad aumentare gli oneri di urbanizzazione per le costruzioni da condonare e a richiedere l’anticipo del 50% degli stessi al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

Chiediamo pertanto al Suo comune, per rispettare i termini di legge, di adottare una deliberazione in tal senso entro e non oltre il 5 dicembre 2004.

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Pubblicato il 20 Novembre 2004
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