Cosa cambia con la riforma della Costituzione
In breve una scheda sui punti focali della riforma costituzionale
PRIMO MINISTRO
Innanzitutto, sparisce dalla Costituzione la definizione di “Presidente del Consiglio dei Ministri”, sostuituita da "Primo Ministro". Diventa Primo Ministro il candidato della coalizione che vince le elezioni e il suo insediamento non è più sottoposto al voto di fiducia delle Camere. Il Premier "determina" (e non piu’ "dirige") la politica del governo, nomina e revoca ministri (prima sottoponeva la sua lista al Presidente della Repubblica), ha il potere di sciogliere la Camera (ora questo potere è del Presidente della Repubblica).
PARLAMENTO
I componenti della Camera scendono a 518 (da 630), dei quali 18 eletti dagli italiani all’estero (prima, 12). Il Senato Federale sarà composto da 252 senatori, eletti in ciascuna Regione contestualmente ai rispettivi Consigli. Ai lavori del Senato partecipano, senza poter votare, rappresentanti delle Regioni. Non è più prevista la figura del "Senatore a vita", sostituita dal "Deputato a vita".
ITER DELLE LEGGI
Contrariariamente a ciò che avviene ora, e su cui era retto il potere legislativo del Parlamento Italiano (chiamato Bicamerale), non sarà più necessaria l’approvazione di entrambe le Camere perchè una proposta di legge diventi Legge dello Stato. Con l’approvazione della riforma, oguna delle due camere ha competenza su di un diverso tipo di leggi e la sua approvazione rende definitiva quella legge: la Camera discute e approva le leggi sulle materie riservate allo Stato (ad esempio politica estera, immigrazione, sicurezza, politica monetaria). Al Senato spetta la competenza primaria sulle materie "concorrenti", cioe’ riservate sia allo Stato sia alle Regioni.
CAPO DELLO STATO
Scioglie la Camera ma solo su richiesta del Premier. Questo potere, di fatto, gli viene quindi tolto. Nelle nuove parole della Costituzione, il Presidente ha il compito di rappresentare "l’unita’ federale della Repubblica". L’eta’ per essere eletto scende di 10 anni: da 50 a 40. Continua a essere capo delle forze armate e a presiedere il Consiglio superiore della magistratura, nominando il vice Presidente nell’ambito dei componenti eletti dalle Camere.
CORTE COSTITUZIONALE
I giudici restano 15 ma cambiano i soggetti che li nominano. prima i giudici erano scelti 5 dal Presidente della Repubblica, 5 dal Parlamento in seduta comune (cioè dai componenti di tutte e e due le camere) e 5 dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. Con la riforma 7 sono eletti dal Parlamento (in maniera divisa: 4 dal Senato federale e 3 dalla Camera). 4 sono scelti dal Presidente della Repubblica, 4 sono eletti dai magistrati.
LE COMPETENZE DELLE REGIONI
alle Regioni passa la legislazione "esclusiva" su: assistenza e organizzazione sanitaria, organizzazione scolastica; definizione della parte dei programmi scolastici di interesse specifico della Regione; polizia amministrativa regionale e locale. Se il governo ritiene che una legge regionale pregiudichi l’interesse nazionale, ne puo’ promuovere l’annullamento.
LE COMPETENZE DELLO STATO
oltre a quelle già previste dalla costituzione valida fino a oggi si sono agginunte le competenze in materia di: grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; ordinamento della comunicazione; ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale; produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia. Inoltre, alla competenza sulla previdenza sociale si è affiancata qualla sulla sicurezza del lavoro e alla gestione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane si è aggiunta anche la voce "ordinamento della Capitale"
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