Fascicolo confuso, la Corte costituzionale “salva” il processo
Gli avvocati non riuscivano a leggere gli indici, considerati generici e poco chiari, il gup ha chiesto un parere alla Corte, che ha deciso di non considerare nullo un procedimento per omicidio colposo
C’è voluta la Corte costituzionale per dipanare un conflitto in atto sul fascicolo di una inchiesta per omicidio colposo. L‘indagine è approdata davanti al gup Giuseppe Fazio nel 2007 e riguarda la richiesta di rinvio a giudizio, da parte della procura, per cinque medici accusati di colpa professionale. Per ben due volte, però, gli avvocati difensori, tra cui il presidente dell’ordine Sergio Martelli, si chiedevano se fosse possibile andare avanti con l’udienza a fronte di un fascicolo che aveva atti difficili da decifrare: raccolti non in ordine cronologico e con un indice giudicato dagli avvocati assolutamente generico, oltre che corredato da atti che riguardavano anche persone inizialmente indagate ma verso cui non era stata esercitata l’azione penale. La formazione del fascicolo è regolata dal codice di procedura penale che prescrive una serie di norme, al fine di renderlo comprensibili agli avvocati e all’imputato. Non è un caso isolato, come scrive il gup, e c’è di mezzo lo stesso diritto di difesa, garantito dalla costituzione
Il giudice Giuseppe Fazio aveva rilevato l’esistenza del problema spiegando che, spesso, giudici e magistrati di udienza sono impegnati in una “defatigante opera di riordino degli atti” stessi. Ma aveva espresso il suo parere e cioè che non vi fossa nullità pur a fronte, come si diceva, di una richiesta non infondata da parte delle difese.
La corte costituzionale ha stabilito che la questione sollevata dagli avvocati non è fondata. Anche se ha riconosciuto che si tratta di un problema reale. Come risolverlo? Il giudice può sollecitare il pm ad effettuare la corretta sistemazione del fascicolo e tra i suoi poteri c’è quello di segnarlo al capo dell’ufficio. Tuttavia: “L’introduzione di una nuova causa di nullità – si legge – per mezzo di una sentenza additiva di questa corte, determinerebbe una eccessiva rigidità delle conseguenze derivanti da una irregolare formazione del fascicolo, che potrebbe essere contraria agli stessi interessi legittimi delle parti, ed in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo fissato dall’articolo 111 secondo comma della Costituzione”.
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