Raggiunto l’accordo sullo smart working tra Governo e sindacati

La sottoscrizione del protocollo pone le basi per andare oltre l'emergenza. Il ricorso al lavoro agile avverrà su base volontaria, verrà subordinato alla sottoscrizione di un accordo individuale e garantirà il diritto di recesso

smart working

Governo e sindacati hanno sottoscritto un protocollo sulle nuove regole del lavoro agile (smart working) per il settore privato. I principi generali sono i seguenti: l’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso previsto; l’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare; l’istituto del lavoro agile differisce dal telelavoro cui continua ad applicarsi la vigente disciplina normativa e contrattuale, dove prevista.

COME SI SVOLGE

Sul piano dell’organizzazione del lavoro, ferme restando le previsioni di legge e di contratto collettivo, la giornata lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, nonché nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia dell’operatività dell’azienda e dell’interconnessione tra le varie funzioni aziendali.

La prestazione di lavoro in modalità agile può essere articolata in fasce orarie, individuando, in ogni caso, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa. Vanno adottate specifiche misure tecniche e organizzative per garantire la fascia di disconnessione.
Il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, per esempio, i permessi per particolari motivi personali o familiari.

IL LUOGO

Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali nonché alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali. La contrattazione collettiva può individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati.

Salvo esplicita previsione dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario.

ASSENZE LEGITTIME

Nei casi di assenze legittime, per esempio malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non  è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa.

Compatibilmente con l’organizzazione aziendale, le esigenze produttive e l’attività svolta dal lavoratore, al lavoro agile possono accedere, previo accordo individuale, i lavoratori inseriti nelle aree organizzative in cui lo stesso viene utilizzato.

LEGGI IL PROTOCOLLO

Redazione VareseNews
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Pubblicato il 08 Dicembre 2021
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