TFA Romania : riconoscimento impossibile per il Tar Lazio
Non potrà mai essere riconosciuto il TFA sostegno in Romania secondo il Tar Lazio che, con sentenza pubblicata il 18 Dicembre 2023, ne ha sancito le incolmabili differenze formative con il percorso italiano

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha messo nero su bianco le motivazioni che si celano dietro la mancata validazione del TFA sostegno in Romania, mettendo in evidenza le evidenti e incolmabili diversità formative con il percorso di abilitazione professionale italiano.
Risale al 18 dicembre 2023, infatti, la sentenza n. 19084 del TAR che ha decretato l’invalidità del TFA svolto in terra rumena, respingendo il ricorso avanzato da una docente contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che aveva appunto negato la convalida in Italia dei titoli conseguiti all’estero.
TFA sostegno in Romania: il parere del MIM
Con il provvedimento n. 261 datato 24 febbraio 2023, in particolare, il MIM aveva declinato la richiesta di riconoscimento del TFA Romania presentata da un’insegnante che aveva ottenuto il titolo in data 25 giugno 2018 presso l’Università “Dimitrie Cantemir” di Tirgu Mures.
Secondo il Ministero, che ha chiamato in causa la direttiva 2005/36/CE modificata dalla successiva 2013/55/UE, comparando il percorso rumeno con quello italiano stabilito dal DM 30-9-2011 sono emerse notevoli differenze che non possono essere ignorate. Come si legge nel provvedimento, nello specifico, dalle:
“verifiche eseguite è emerso che le conoscenze complessivamente possedute dall’istante, risultanti dal complesso di diplomi e di attestazioni da esso posseduti, nonché dal complesso di esperienza professionale maturata sia in Italia che in Romania, non soddisfano, nemmeno parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento, in Italia, in qualità di insegnante specializzato sul SOSTEGNO”.
Abilitazione al sostegno: la sentenza del TAR del Lazio
Anche il TAR del Lazio ha confermato la decisione del MIM, che secondo la ricorrente poteva essere impugnata in virtù dell’assenza di misure compensative finalizzate al perfezionamento del riconoscimento del titolo estero.
La sentenza, inoltre, richiama quanto stabilito dal Consiglio di Stato in merito al confronto tra le competenze attestate, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla normativa nazionale, al fine di verificare i requisiti necessari per esercitare la professione di insegnante in modo regolamentato.
Il TAR ha messo in evidenza che:
“Il Ministero è giunto alla decisione finale di negare il riconoscimento solo dopo aver effettuato la suddetta comparazione, all’esito della quale ha riscontrato incolmabili differenze sotto vari profili tra la formazione sul sostegno conseguita all’estero e quella prevista dalla normativa italiana per l’accesso all’insegnamento in qualità di insegnante specializzato sul sostegno.”
Le lacune, nel dettaglio, riguardano non solo lo svolgimento del tirocinio e delle attività di laboratorio, ma anche i tempi e le modalità attuative dei percorsi, le finalità, la durata e i luoghi.
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