Le regole del voto

Lunedì pomeriggio la prima votazione per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica

Chi può essere eletto. Può diventare Presidente della Repubblica ogni cittadino italiano che ha già compiuto cinquanta anni di età e gode dei diritti civili e politici.

Gli elettori. E’ al Parlamento riunito in seduta comune che spetta l’elezione del Presidente. 1010 gli elettori, per l’occasione denominati grandi elettori: 630 i deputati, 322 i senatori (315 più i 7 senatori a vita) e 58 delegati delle Regioni. Eletti dai Consigli Regionali in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze, sono 3 per ogni Regione, tranne la Valle d’Aosta che ne ha uno solo.

Il regolamento. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune si applica il Regolamento della Camera dei deputati. Sarà quindi Fausto Bertinotti a presiedere la "seduta comune" nell’Aula di Montecitorio Al suo fianco il presidente del Senato, Franco Marini. Il primo atto della seduta comune è la lettura dell’elenco dei delegati regionali. Poi si aprono le danze.

La votazione. La consuetudine vuole che per prima esprimano la loro preferenza i senatori, poi i deputati e infine i delegati regionali. Ognuno, per assicurare la segretezza del voto, entrerà nelle cabine poste sotto il banco della presidenza e scriverà il nome del candidato che intende votare nella scheda che gli viene consegnata dal commesso e che è timbrata e firmata dal segretario generale di Montecitorio. Quindi, uscito dalla cabina, l’elettore depositerà la scheda, ripiegata in quattro, nell’urna di vimini e raso verde, ribattezzata "l’insalatiera", davanti alla quale c’è un segretario di presidenza.

I quorum. Nelle prime tre votazioni è necessaria una maggioranza pari ai 2/3 dell’assemblea, ossia 674 voti. Nelle votazioni successive il quorum si abbassa: dal quarto voto è infatti sufficiente ottenere la maggioranza assoluta, pari cioè a 506 (la metà più uno). Impossibile stabilire a priori la durata esatta della votazione. Si può andare da un minimo di un giorno ai 15 giorni che, nel 1971, furono necessari per designare Giovanni Leone.

Lo spoglio. E’ fatto dal presidente della Camera, che legge in Aula i nomi dei candidati uno ad uno ad alta voce. Il conto delle schede viene tenuto dai funzionari della Camera e dai componenti dell’ufficio di presidenza di Montecitorio, che si assumono il compito di scrutatori. Al termine dello spoglio vengono letti i risultati. Per essere messe a verbale, le preferenze ai candidati devono essere almeno due. Chi riceve un solo voto viene conteggiato genericamente tra i voti dispersi.

Dopo l’elezione. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. La carica dura sette anni. L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

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Pubblicato il 08 Maggio 2006
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