Unionorafi attacca il decreto “antiriciclaggio”: “è incostituzionale e rischioso”

La disciplina è stata modificata lo scorso febbraio ma le aziende del settore ne criticano presupposti e contenuti

C’è perplessità tra gli imprenditori di Unionorafi dell’Associazione piccole e medie industrie di Varese sulla normativa “antiriciclaggio” destinata a chi opera in questo particolare settore. Alla base della critica delle aziende della categoria, oltre alle difficoltà operative introdotte dalla disciplina, c’è la dubbia costituzionalità dei provvedimenti e i rischi economici derivanti dalla loro applicazione.

La normativa in questione (decreto n.143 del 3 febbraio 2006, in applicazione del decreto legislativo n. 56/2004, recante attuazione della direttiva 2001/97/CEin materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite ) è stata recentemente modificata dal Ministero dell’economia e delle finanza con l’introduzione di alcuni nuovi obblighi per coloro che esercitano le attività di fabbricazione di oggetti preziosi in qualità di imprese artigiane, in possesso dell’iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio; fabbricazione, mediazione e commercio, compresa l’esportazione e l’importazione, di oggetti preziosi, in presenza della licenza di cui all’art. 127 del T.U.L.P.S.; commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, in presenza della comunicazione UIC ai sensi dell’art. 1 della legge 17 gennaio 2000 n. 7.

"Unionorafi Varese – si legge nella nota diffusa dalla categoria – comprende le necessità dello Stato di scoraggiare le attività illecite di riciclaggio. Resta del tutto incomprensibile come si possa definire l’acquisto di oggetti preziosi un attività “particolarmente suscettibile di utilizzazione a fini di riciclaggio” vista la profonda differenza tra il costo di acquisto ed il realizzo in caso di rivendita dell’oggetto. Si ricorda che le imprese di fabbricazione di oggetti preziosi, devono essere in possesso (art.127 del T.U.L.P.S.) di apposita licenza rilasciata dal Questore. E’ incomprensibile l’estensione della normativa antiriciclaggio alle operazioni compiute tra le nostre imprese, infatti esiste già una documentazione a fini fiscali. Infine è auspicabile che l’Autorità di Pubblica Sicurezza svolga un’attività di sorveglianza a priori, previo rilascio di autorizzazioni a soggetti dediti al riciclaggio di capitali di provenienza illecita".

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Pubblicato il 30 Giugno 2006
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