4.10 Invalidi

Tutto quello che c'è da sapere sul Sistema Sanitario italiano e svizzero

 4.10 INVALIDI

  • Riconoscimento invalidità civile
  • Portatori di handicap
  • Indennità di accompagnamento
  • Assunzione obbligatoria
  • Indennità di frequenza per minori


Riconoscimento invalidità civile
La domanda per il riconoscimento di invalidità civile deve essere inoltrata alla Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità civile della ASL di residenza. Qualora l’istante sia minore di 18 anni o interdetto, la suddetta domanda dev’essere sottoscritta dal legale rappresentante (ai sensi della L. n. 15 del 4/1/1968), alla presenza di due testimoni idonei (ai sensi dell’art. 5 della L. n. 390 del 11/5/1971).
La visita deve essere disposta entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. (D.P.R. n. 698 del 21/9/94). Per il riconoscimento delle seguenti invalidità si indicano i riferimenti normativi vigenti:

  • Invalidità civile:

 

  • L.n. 118 del 30/3/1971 e successive modifiche ed integrazioni;

  • Ciechi civili:

  • L.n. 382 del 27/8/1970 e successive modifiche ed integrazioni;

  • Sordomuti:

  • L.n. 381 del 26/5/1970 e successive modifiche ed integrazioni;

  • Persone handicappate:

  • L.n. 104 del 5/2/1992.

In caso di diniego del riconoscimento di invalidità civile da parte della Commissione Medica occorre inoltrare entro 60 giorni dalla data di notifica, un ricorso al Ministero del Tesoro.
La pensione viene concessa in alternativa ad altro trattamento pensionistico (pensione sociale o da attività lavorativa).

Portatori di handicap
Valgono le medesime modalità di richiesta, previste per l’invalidità civile. E’ possibile richiedere contemporaneamente il riconoscimento dello stato di handicap e quello di invalido (o cieco o sordomuto), utilizzando lo stesso modulo.
Gli accertamenti verranno effettuati mediante una’unica visita.

Indennità di accompagnamento
Viene concesso a chi ha l’invalidità del 100%. La domanda deve essere inoltrata alla ASL di residenza.
La domanda deve essere obbligatoriamente formulata sul modulo predisposto dal Ministero degli Interni (disponibile presso i patronati, le sedi territoriali delle unità operative di Medicina Legale, presso gli URP). Alla domanda deve essere allegato:

  • certificato medico, in originale, con diagnosi espressa in maniera chiara e precisa;
  • in caso di richiesta di accertamento di aggravamento, il certificato medico, oltre alla diagnosi espressa con chiarezza e precisione, deve contenere ampia motivazione delle cause che hanno originato le modificazioni del quadro clinico preesistente, e deve essere corredato da idonea certificazione sanitaria;
  • documentazione sanitaria integrativa, proveniente sia da strutture pubbliche, che private, a supporto di quanto attestato nel certificato medico.

Tutti i dati anagrafici possono essere autocertificati, allegando fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.
Ove l’esito della valutazione fosse negativo o non soddisfacente è possibile inoltrare ricorso contro le valutazioni effettuate dalle Commissioni mediche dell’ASL o dalla Commissione medica di verifica, entro 60 gg. dalla notifica del verbale, alla Commissione medica superiore e di invalidità civile del Ministero dell’Economia (via Casilina, 3 – 00182 Roma). Trascorsi 180 giorni dalla ricezione del ricorso, il silenzio del Ministero può essere considerato silenzio-rifiuto ed è quindi possibile rivolgersi al Tribunale, avvalendosi di un legale o tramite un patronato.
L’assegno di accompagnamento è cumulabile con quello speciale concesso ai ciechi civili.


Assunzione obbligatoria
La legge disciplina l’inserimento di invalidi civili e di guerra in aziende pubbliche e private.
L’inserimento avviene secondo parametri risultanti dal tipo di invalidità e dalle percentuali di rapporto tra lavoratori in servizio e invalidi da assumere.

Indennità di frequenza per minori
I minori invalidi hanno diritto all’indennità di frequenza per trattamenti riabilitativi, terapeutici o scolastici. La domanda deve essere inoltrata alla ASL. L’indennità mensile è limitata alla reale durata del trattamento sanitario o della frequenza scolastica ed è incompatibile con il godimento dell’assegno di accompagnamento.

Consulta l’indice della "Guida al sistema sanitario italiano e svizzero"

 

Redazione VareseNews
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Pubblicato il 01 Gennaio 2010
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