Le ferie del 2009 vanno godute entro giugno
I datori di lavoro saranno puniti con una sanzione amministrativa, che va da 100 a 600 euro per ogni lavoratore, se non permettono ai lavoratori il godimento delle ferie maturate
È passibile di sanzioni il datore di lavoro che non consente ai propri lavoratori di fruire il residuo ferie dell’anno 2009 entro giugno 2011.La scadenza dell’obbligo contributivo è fissata di norma al 18° mese dal termine dell’anno solare di maturazione delle ferie. Sul periodo maturato per il 2009 e non ancora goduto, vanno in ogni caso pagati i contributi entro il 22 agosto 2011, cumulando la somma che corrisponde alla retribuzione per ferie con la paga del mese di luglio. Regolamenti aziendali e/o pattuizioni individuali possono spostare il termine di fruizione con conseguente spostamento anche dell’obbligo contributivo. L’Inps non pone limiti all’individuazione del termine entro cui differire il godimento.
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