Italia e Svizzera, ecco le regole per guidare la propria auto all’estero

Un comunicato congiunto delle dogane italiana e svizzera chiarisce definitivamente i comportamenti dei militari nei confronti di chi guida un’auto di un paese che non è suo

doganaSembra conclusa ormai definitivamente la vicenda del “contrabbando della sua auto” effettuato da uno studente svizzero dell’Università dell’Insubria residente in italia, di cui avevamo parlato tempo fa. Una vicenda, dal punto di vista del ragazzo, purtroppo, finita male: l’agenzia delle dogane varesina ha definitivamente proceduto alla confisca del mezzo, anche se la famiglia svizzera ha già annunciato ricorso.

Dal punto di vista della chiarezza nella situazione, invece, alcuni passi avanti sono stati fatti.  E’ di questi giorni infatti un comunicato congiunto delle dogane italiana e svizzera per chiarire definitivamente i comportamenti dei militari nei confronti di chi guida un’auto di un paese che non è suo, ora ospitato nell’home page del sito dell’Agenzia delle Dogane.

E che spiega come, nel caso dello studente svizzero da poco residente in Italia che avrebbe dovuto avvertire i finanzieri della situazione (cioè che aveva preso in prestito al padre la sua macchina perchè l’auto che usava abitualmente era rotta) prima di entrare in Italia e non dopo: i finanzieri, se avessero ritenuto che ce ne fossero i presupposti (in questo caso di eccezionalità o a titolo occasionale) lo avrebbero fatto passare registrando la targa: ma averlo scoperto dopo fa rientrare la fattispecie addirittura nel contrabbando. Nei comunicati la dogana italiana infatti specifica che un italiano non può portare in Italia un’auto svizzera, pena l’accusa di contrabbando, a meno che:

1) l’auto sia in affitto: in questo caso è possibile a patto che il contratto sia stato stipulato «Con azienda estera avente per oggetto sociale la locazione di autoveicoli per uso privato ed esibito all’autorità doganale all’atto dell’ingresso nella UE». L’utilizzo del mezzo è consentito «Per un termine massimo di otto giorni dalla data di stipulazione del contratto stesso».

2) L’auto venga usata sistematicamente per lavoro (ad esempio, nel caso di “auto della ditta” Svizzera guidata in Italia da lavoratore italiano). In questo caso c’è una specifica procedura per “esonare” il guidatore dal pagamento dell’Iva e dall’accusa di contrabbando: l’esonero è concesso infatti per un biennio «Su formale istanza da presentare preventivamente, anche con e-mail, a cura dell’interessato (lavoratore di nazionalità italiana alla guida di automobili di proprietà di impresa svizzera), all’autorità doganale competente (Uffici delle dogane di frontiera: Como, Varese e Tirano), al fine dell’ottenimento di apposita autorizzazione alla guida del mezzo».

1) L’auto sia usata a titolo occasionale e di emergenza: questo è il punto che disciplina la parte oggetto di discussione nel caso del ragazzo e che è più controversa, soprattutto nella definizione di “caso di occasionalità ed emergenza” fondamentale per rendere possibile l’espatrio dell’auto svizzera. «Tale fattispecie consente l’utilizzo dell’autoveicolo immatricolato all’estero da parte dei soggetti residenti nell’UE per un periodo massimo di cinque giorni; non comporta alcuna contestazione a carico dei medesimi, purché sussistano e siano debitamente giustificate e comprovate le motivazioni dell’utilizzo dell’autoveicolo». Ma come si fa a sapere se sono giustificate e comprovate a sufficienza le motivazioni? Spiegando il caso in dogana nel momento in cui si entra in Italia. Lì i doganieri se lo riterranno daranno l’ok all’entrata per 5 giorni, segneranno la targa e vi metteranno tranquilli per tutto il percorso.

Il comunicato congiunto precisa inoltre un’altra cosa: che alle regole vigenti in Italia per gli italiani che guidano in Italia un’auto svizzera corrispondono analoghe regole per gli svizzeri che guidano in Svizzera un’auto italiana.
Il comunicato delle dogane svizzere è infatti chiarissimo ed esordisce così: «Di principio, persone domiciliate in Svizzera non possono impiegare in Svizzera veicoli esteri. Ciò vale, per esempio, pure per i veicoli che non sono di loro proprietà e che sono stati messi a loro disposizione da parenti o conoscenti».

Anche gli svizzeri però, hanno le loro deroghe: in particolare per i veicoli aziendali (cioè veicoli che una ditta estera mette a disposizione del suo dipendente domiciliato in Svizzera per il tragitto ditta-domicilio e viceversa) e per i veicoli privati noleggiati occasionalmente all’estero. Si può beneficiare di queste deroghe però «unicamente se il veicolo viene annunciato spontaneamente all’ufficio doganale in occasione dell’entrata in Svizzera e previa autorizzazione di quest’ultimo».

Un’altra deroga riguarda i veicoli di persone che trasferiscono il loro domicilio in Svizzera: secondo le indicazioni dell’ufficio delle dogane svizzeri, «Al momento dell’entrata in Svizzera, queste persone devono dichiarare spontaneamente (principio dell’autodenuncia) il loro veicolo all’ufficio doganale per il trattamento doganale. A determinate condizioni, i veicoli possono essere importati in esenzione da tributi quali masserizie di trasloco». Aggiungendo infine:«Coloro che non l’avessero ancora fatto sono invitati ad annunciarsi ad un ufficio doganale per regolarizzare la posizione del loro veicolo».

La vera differenza tra le due dogane è la sanzione: che in italia è pesantissima e prevede la confisca del mezzo, e in Svizzera si “limita” a una multa. Entrambi i comunicati, comunque, fanno riferimento “ai casi di stampa di cui si è recentemente parlato” e intendono “chiarire le norme”: in Svizzera, però, c’è chi sta raccogliendo testimonianze su chi ha subito il sequestro dell’auto italiana: in particolare lo fa la Rsi con la trasmissione “Patti Chiari“, il corrispondente svizzero di “Mi manda Rai 3”.

I comunicati congiunti delle dogane italiana e svizzera

Stefania Radman
stefania.radman@varesenews.it

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Pubblicato il 10 Maggio 2012
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