Assistenza educativa, condannata per discriminazione la Città Metropolitana

Il Tribunale di Busto ha riconosciuto la discriminazione indiretta ai danni di uno studente con disabilità

Disabilità

Il Tribunale di Busto Arsizio ha condannato la Città Metropolitana di Milano per discriminazione ai danni di uno studente con disabilità.

In base a quanto prescritto dal proprio piano educativo, Carlo (nome di fantasia, residente in un Comune dell’Alto Milanese) ha diritto a 15 ore di assistenza educativa a settimana per poter frequentare la scuola in condizioni di parità con i suoi compagni di classe. Tuttavia, per l’anno scolastico che si è appena concluso, la Città Metropolitana di Milano gli ha assegnato un numero di ore di assistenza educativa inferiore rispetto a quella prevista.

«Si tratta di una sentenza importante perché è la prima condanna a Città Metropolitana per la mancata erogazione del servizio di assistenza educativa. Ed è una condanna per discriminazione», spiega Laura Abet, avvocato del Centro Antidiscriminazione di Ledha, la Lega per i diritti delle persone con disabilità che ha sostenuto questo ricorso.

In una situazione di grande caos che si trascina da molti mesi sul tema dei servizi per l’inclusione scolastica degli alunni e studenti con disabilità, la Città Metropolitana di Milano è tenuta a erogare questi servizi. Nello specifico si tratta dell’assistenza alla comunicazione, dell’assistenza ad personam, degli ausili tiflo-didattici e del servizio di trasporto. Servizi che – a partire dall’anno scolastico 2017/2018 – saranno in capo a Regione Lombardia.

Per il giudice di Busto Arsizio (che ha competenza territoriale su una parte del territorio milanese) la condizione in cui si è venuto a trovare Carlo rappresenta una forma di discriminazione indiretta. Dal momento che il diritto all’istruzione per le persone con disabilità “si configura come un diritto fondamentale” – scrive il giudice nella sentenza – la cui fruizione è assicurata tramite “misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti d’istruzione”, la scelta discrezionale dell’amministrazione di ridurre le ore di “sostegno” agli studenti agli studenti con disabilità rappresenta una forma di discriminazione indiretta vietata dalla legge 67 del 2006”.

Complessivamente, le più di 30 famiglie assistite dal Centro Antidiscriminazione di Ledha hanno presentato cinque ricorsi per ottenere l’assistenza educativa per i propri figli. Ma solo nel caso di Busto Arsizio si è arrivati a sentenza in tempi rapidi. In tutti gli altri casi, la decisione di Città Metropolitana di chiamare in causa Regione Lombardia ha provocato un allungamento dei tempi e il rinvio delle udienze anche di molti mesi. In un caso addirittura a settembre, all’inizio del nuovo anno scolastico.

«Siamo soddisfatti di questa sentenza. Tuttavia, siamo convinti che arrivare davanti ai giudici per affermare il diritto degli alunni e studenti con disabilità a frequentare la scuola rappresenti, in un certo senso, una sconfitta – commenta Alberto Fontana, presidente di LEDHA -. Ci auguriamo che non sia più necessario presentare questi ricorsi. I diritti soggettivi degli alunni con disabilità devono essere rispettati da tutti: Regione, Ats e Comuni, in base a quanto previsto dalla nuova normativa che entrerà in vigore con il prossimo anno scolastico. In caso contrario, LEDHA continuerà a tutelare, nelle sedi opportune, i diritti degli alunni e studenti con disabilità».

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Pubblicato il 08 Giugno 2017
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