Non luogo a procedere per Zali, non ci fu abuso di potere

Conclusione positiva per il consigliere di Stato Claudio Zali in merito alla vicenda del prelievo anticipato degli averi di previdenza

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Non luogo a procedere per il consigliere di Stato Claudio Zali (nella foto) in merito alla vicenda del prelievo anticipato degli averi di previdenza.

Il Ministero pubblico ha comunicato questa mattina che gli accertamenti penali sono giunti a conclusione.

“Dopo aver esaminato la fattispecie per verificare l’eventuale commissione del reato di abuso di autorità (articolo 312 del Codice penale), il Procuratore generale Andrea Pagani ha intimato ieri un decreto di non luogo a procedere – scrive in una nota il Ministero pubblico – In concreto, sulla scorta della legislazione federale (prevalente su quella cantonale), è stato stabilito che un Consigliere di Stato ha facoltà di chiedere ed ottenere – se date le specifiche condizioni legali e quando un avere previdenziale è stato accumulato negli anni – il prelievo anticipato per il finanziamento dell’abitazione primaria. Questo anche se le stesse prestazioni non sono fornite da un istituto di previdenza, ma direttamente dal datore di lavoro che per un membro dell’Esecutivo cantonale è lo Stato del Canton Ticino”.

Dunque né il consigliere di Stato Claudio Zali, né gli altri membri del Governo, né i funzionari dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (Ipct) hanno abusato dei poteri della loro carica.

Il prelievo a favore di Claudio Zali, che per oltre 25 anni è stato assoggettato all’assetto previdenziale cantonale, è stato dunque lecito e nessuno ha arrecato danni allo Stato.

Non supportata da base legale (dal momento che le leggi federali sono entrate in vigore dopo quella cantonale, che non è mai stata armonizzata) è stata invece la procedura adottata dal Consiglio di Stato. Al momento di “liberare” il lecito prelievo anticipato, l’esecutivo cantonale ha infatti coinvolto l’Ipct che non aveva più alcuna competenza sulla posizione previdenziale sotto esame. Nel far questo, il Consiglio di Stato si è tuttavia basato su un parere di un ex dirigente di detto istituto e, pertanto, di uno specialista del settore: “Ciò – conclude il Ministero pubblico – esclude il concretizzarsi a carico dei membri del Governo anche dell’elemento soggettivo costitutivo del reato ipotizzato”.

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Pubblicato il 07 Marzo 2019
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