Green pass obbligatorio per i deputati. Fico:”Nessun privilegio”
Nel decreto approvato la sospensione per i lavoratori non in regola è stata cancellata (tranne per i dipendenti delle scuole), ma resta l’assenza ingiustificata e quindi il mancato stipendio. Ora la parola passa al Senato
Il Green pass arriva in Parlamento. La Camera introduce l’obbligo per i deputati, per tutto il personale e i lavoratori esterni.
“Nessun privilegio”, dice il presidente Roberto Fico, che a poche ore dall’entrata in vigore del decreto per il “super Green pass” allinea Montecitorio alle norme che dal 15 ottobre si applicheranno in tutti i luoghi di lavoro.
E così come tutti i lavoratori italiani, autonomi, dipendenti pubblici e dipendenti privati, anche i deputati dovranno esibire il green pass quando entreranno a Montecitorio. La nuova regola è stata approvata dall’ufficio di presidenza della Camera, che ha esteso l’obbligo di certificazione verde anche ai dipendenti e ai giornalisti parlamentari. Per i parlamentari “no-Pass” sono previste sanzioni, a partire dalla sospensione, e lo stop alla diaria. Il Senato invece deciderà il 5 ottobre.
Intanto il provvedimento del 21 settembre che estende il green pass a 23 milioni di lavoratori è arrivato in Gazzetta Ufficiale. La sospensione per i lavoratori non in regola è stata cancellata (tranne per i dipendenti delle scuole), ma resta l’assenza ingiustificata e quindi il mancato stipendio.
Tra le novità introdotte con gli emendamenti approvati in commissione: l’estensione della validità del tampone molecolare che diventa di 72 ore e non più 48 ore ai fini del green pass; nelle Università resta l’obbligo di tenere la mascherina anche quando alle attività didattiche partecipino studenti che sono stati tutti vaccinati o che siano guariti dal covid; a scuola l’opzione della “dad” , esclusi i casi di classi in quarantena, è prevista solo nelle zone rosse; obbligo di green pass non solo per aerei, intercity, Alta velocità, autobus e traghetti con collegamenti intraregionali ma anche per accedere gli impianti di risalita, funivie, cabinovie e seggiovie, se utilizzate con la chiusura delle cupole paravento.
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