Un medico specializzando in formazione può fare il medico di famiglia?
Il contratto previsto per le scuole di specialità richiede un impegno in corsia uguale a quello dei medici dipendenti. Il contratto per medico territoriale prevede un impegno di 20 ore settimanali di ambulatorio. Abbiamo chiesto ad Ats Insubria e all'Università quali sono le regole
Una cosa non torna nella storia del medico camerunese di Fagnano Olona. Come è possibile che un medico iscritto alla scuola di specialità in medicina di emergenza urgenza possa sottoscrivere un contratto di sostituzione di un medico andato in pensione?
Il dato che non torna è che nel contratto sottoscritto per la borsa di specialità, il candidato deve garantire la frequenza in reparto per 34 ore e altre 4 nelle attività di formazione. Il contratto libero professionale per la medicina territoriale richiede 18/20 ore di ambulatorio dal lunedì al venerdì, un orario che, tutti i medici di medicina generale sostengono, non è sufficiente a completare la corposa parte burocratica correlata a quella puramente sanitaria.
Abbiamo girato la domanda ad Ats Insubria che ha risposto:
«La decisione è in capo ai direttori delle scuole di specialità, dal nostro punto di vista gli incarichi temporanei possono essere assegnati».
Abbiamo cercato la posizione del direttore della Scuola di specialità che ha dichiarato: « Non è una mia discrezione, c’è un contratto firmato dagli specializzandi con l’università che regola le attività che possono essere svolte da loro durante il percorso formativo al di fuori dello stesso. Le attività consentite non dipendono da me e non richiedono la mia autorizzazione, essendo per l’appunto fuori dalle attività formative. Ma devono rientrare tra le attività previste, che devono essere estemporanee, devono consentire di svolgere l’attività formativa e quindi non devono essere a tempo pieno».
In particolare l’articolo 5 del contratto nazionale degli specializzandi recita:
1.Il medico in formazione specialistica si impegna a non svolgere alcuna attività libero professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui 3 effettua la formazione, né ad accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private.
2. Il medico in formazione specialistica fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno può, ai sensi dell’art. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 , sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi»
Davanti a queste risposte ci rimane il dubbio: un contratto di sostituzione per un medico andato in pensione può considerarsi “estemporaneo”? Nel caso fosse possibile, altri specializzandi potrebbero tamponare in questo modo gli ambiti carenti, che in provincia di Varese sono 67. Se, invece, non lo fosse, come mai è successo?
Al di là del dettato normativo e contrattuale, resta, a nostro modo di vedere, una questione di opportunità per un lavoro impegnativo , come quello di seguire 1500 assistiti ( in genere sono così se non di più) svolto contemporaneamente all’assolvimento degli obblighi in corsia. Un conto è una sostituzione giornaliera, o un turno di guardia medica occasionale, un altro è un contratto a tempo determinato (con scadenza aperta “fino all’individuazione dell’incaricato”).
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