Birra alla cannabis, ma l’etichetta è sbagliata: i carabinieri Forestali di Varese sequestrano
Sotto la lente una partita di birra venduta in bottiglie di vetro da 33 cl, prodotta in Repubblica Ceca per conto di una ditta Svizzera: tutti i lotti sono stati sequestrati nell'intero teritorio nazionale

La birra sembrava ottenuta con procedimenti che contemplassero l’uso di cannabis, come faceva intenedere l’etichetta, ma invece non era così: i carabinieri Forestali se ne sono accorti e sono entrati in azione.
L’operazione è stata portata a termine dai Forestali di Tradate, unitamente ad altri militari dipendenti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Varese, supportati dal Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Torino, eseguivano una attività di controllo in materia di alimenti presso vari supermercati della provincia di Varese. In tale contesto veniva individuata una partita di birra venduta in bottiglie di vetro da 33 cl, prodotta in Repubblica Ceca per conto di una ditta Svizzera, con etichettatura non conforme a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di etichettatura. Le bottiglie in oggetto raffiguravano nel fronte dell’etichetta l’immagine di una grande foglia verde, simile alla foglia di “Cannabis sativa”, con la sottostante scritta “cannabis” riportata con caratteri di rilevanti dimensioni rispetto alle altre scritte presenti in etichetta.
Potendo tale raffigurazione indurre in errore il consumatore finale circa la reale composizione della birra, portandolo a pensare che sia presente qualche ingrediente ricavato dalla “cannabis sativa”, nonostante nell’elenco degli ingredienti posto sul retro dell’etichetta non fosse indicato nessun ingrediente ricavabile dalla pianta, veniva contestata la violazione del Regolamento Europeo n. 1169/2011 in materia di “Pratiche leali d’informazione”. Inoltre, contrariamente alla normativa vigente, in etichetta era altresì assente l’indicazione obbligatoria dell’azienda importatrice.
I Carabinieri Forestali hanno dunque provveduto a rintracciare tutti i lotti di bottiglie presenti sul mercato nell’intero territorio nazionale, ponendo sotto sequestro amministrativo circa 15000 bottiglie e notiziando le Autorità competenti. Ai sensi del D.lgs. 231/2017, l’illecito in questione è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3000 a Euro 24.000. Questa attività si inserisce nell’ambito dei controlli svolti dai Carabinieri Forestali a tutela dei consumatori mediante controlli sul ciclo di produzione degli alimenti in ogni fase del procedimento di trasformazione.
Pubblichiamo il comunicato ufficiale dell’Associazione Canapa Sativa Italia, associazione presente al Tavolo Tecnico di filiera della canapa istituito presso il MASAF in risposta a quanto pubblicato da VareseNews
L’Associazione Canapa Sativa Italia sottolinea l’importanza di una corretta interpretazione della normativa e delle sentenze di tribunali, al fine di evitare confusioni e possibili danni al settore della canapa legale. La collaborazione e il dialogo tra le diverse organizzazioni sono fondamentali per garantire un’informazione corretta e per assicurare il rispetto delle leggi e delle normative vigenti.
…La l.242/2016, ancora in vigore, non è derogabile da fonti di rango inferiore come una o più sentenze di corte di cassazione, che a differenza delle sentenze del TAR o della corte di giustizia europea (immediatamente applicabili) non hanno forza di legge. Il testo della legge sulla canapa industriale infatti all’art 1 comma 2 recita:
“La presente legge si applica alle coltivazioni di canapa delle varietà ammesse iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.”
L’attività di produzione e trasformazione di canapa, come stabilito dalla legge 242/2016, è un’attività legale che merita il giusto rispetto e riconoscimento.
In tal senso, desideriamo fornirvi alcuni chiarimenti riguardo ai prodotti derivati dalla canapa, quali infiorescenze e altri derivati, che devono essere commercializzati nel rispetto delle corrette destinazioni d’uso previste dalla legge. La legge prevede infatti sia l’utilizzo (e i limiti) in ambito cosmetico, sia in ambito alimentare, sia come prodotti florovivaistici.
In merito alla questione del limite sulle infiorescenze dello 0,5% di THC, vorremmo sottolineare che l’efficacia drogante non è data solo dal THC, ma dipende dal chemiotipo e dalla prevalenza di cannabinoidi presenti nel prodotto. Di conseguenza, prodotti a predominanza di CBD o CBG non possono avere alcun effetto psicoattivo. le infiorescenze di canapa, al di sotto di tale limite sono pienamente lecite e molto lontane da poter essere psicoattive.
Infine… la valutazione citata non tiene conto del fatto che, come specificato anche dal regolamento europeo sugli alimenti, la presenza di THC nelle varietà lecite e iscritte nel catalogo europeo deve essere considerata in percentuale assoluta, proprio come tutti i limiti sui contaminanti nei prodotti officinali
Consiglio direttivo associazione Canapa Sativa Italia
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