Pena per sfregio o lesioni gravi? Varese attende la decisione della Corte Costituzionale
Un processo per fatti del 2021 a Porto Ceresio si interseca con analogo procedimento in Puglia dove i giudici hanno sollevato una questione di costituzionalità
Un taglio in faccia con un coltello, l’accusa di “sfregio“, il processo a Varese: ma come è possibile qualificare il giusto peso sanzionatorio della vicenda sul piano della “lesività“ del bene giuridico in questione, cioè l’integrità psicofisica della persona?
La vicenda è sottile, si gioca in punta di diritto fra norme, significati e pene, ma è corretto segnalare lo sforzo di un avvocato nel voler approfondire nientemeno che dinanzi alla corte Costituzionale la precisa qualificazione giuridica di una condotta. La vicenda è stata sollevata dinanzi al Collegio di Varese nella giornata di venerdì dall’avvocato Corrado Viazzo che difende un imputato accusato di aver accoltellato al volto nel 2021 in un bar a Porto Ceresio un avventore per un banale diverbio.
La questione è finita a processo e ora si è aperto il dibattimento, che vuole però prima esaudire la soluzione di una diatriba giuridica per la quale verranno scomodati i giudici costituzionali (tra l’altro, proprio in questi giorni nell’occhio del ciclone per la mancata nomina di uno dei componenti della corte – 15 giudici – per via di votazioni andate a vuoto).
Il punto sollevato in giudizio è già al centro di un’ordinanza del gup di Taranto che rimanda la decisione alla Consulta in merito ad un processo dove si solleva proprio il trattamento dell’apparato sanzionatorio del reato di sfregio (583-quinquies cp). Viene, dai giudici pugliesi, sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 583-quinquies del codice penale in relazione agli articoli 3 e 27 della Costituzione nella parte in cui la norma punisce con la reclusione da otto a quattordici anni, anziché con quella da sei a quattordici anni, «la causazione ad alcuno di lesione personale dalla quale deriva uno sfregio permanente del viso e non una deformazione del viso».
Infatti secondo i giudici di Taranto «la cornice edittale prevista anche in riferimento alle ipotesi più lievi di causazione violenta di sfregi permanenti al volto appare considerevolmente ed irragionevolmente superiore a quella prevista per fattispecie del tutto omogenee, lesive del bene giuridico dell’integrità psicofisica», nonché «irragionevolmente pari a quella prevista per la più grave ipotesi di deformazione del volto, prevista dal medesimo art. 583 -quinquies c.p.».
Medesime parole utilizzate dall’avvocato che hanno convinto i giudici del Collegio a «condividere l’opportunità di attendere la deciso e della Corte Costituzionale come richiesto dal difensore». La prescrizione è sospesa e l’udienza aggiornata di 6 mesi.
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