8.1 Accordo di norme comportamentali per i farmacisti della Regio Insubrica

Tutto quello che c'è da sapere sul Sistema Sanitario italiano e svizzero

8.1 ACCORDO DI NORME COMPORTAMENTALI PER I FARMACISTI DELLA REGIO INSUBRICA

  • Finalità
  • Raccomandazioni comportamentali
  • Consegna di medicamenti su ricetta italiana (vale per analogia per ricette di altri Paesi).


Finalità
Gli Ordini dei Farmacisti delle Province di Como, Lecco, Milano, Novara, Verbania, Sondrio, Varese e del Cantone Ticino, considerata la necessità di prevenire eventuali abusi di prodotti farmaceutici, hanno ritenuto opportuno stilare delle raccomandazioni comportamentali rivolte ai propri membri, in particolare per quanto concerne l’atteggiamento da tenere di fronte a pazienti che presentano ricette di medici esteri della Regione Insubrica.
Va premesso che l’esercizio della farmacia è regolato in Italia ed in Svizzera da precise disposizioni legali dei relativi Stati e da norme deontologiche. Lo stesso dicasi per la messa in commercio degli agenti terapeutici (specialità farmaceutiche, altri medicamenti pronti per l’uso, materie medicinali, ecc.), prodotti che soggiacciono a varie legislazioni, ivi comprese quelle degli stupefacenti.
Nelle regioni di frontiera possono comunque presentarsi dei problemi legati al cosiddetto "turismo farmaceutico": vale a dire il fenomeno legato a pazienti che si spostano da uno stato all’altro alfine di procurarsi dei medicamenti per il proprio consumo non ottenibili nel proprio paese, rispettivamente per acquisire prodotti più a buon mercato. Pratica di per sé ammissibile, in quanto è riconosciuto il diritto del paziente a procurarsi dove meglio crede i prodotti del proprio fabbisogno.

Resta invece il problema dell’abuso, ora regolamentato da norme comportamentali cui i farmacisti operanti nella Regione Insubrica devono attenersi in merito a ricette di medici italiani o svizzeri i cui pazienti si approvvigionano di medicamenti nelle farmacie estere delle stessa Regio Insubrica.
Sono riservate al riguardo le relative disposizioni legali, in particolare quelle sugli stupefacenti, sui precursori, sul doping, rispettivamente eventuali ulteriori disposizioni del Ministero Italiano di
Sanità, della Regione Lombardia e della Repubblica e Cantone Ticino.
Il campo d’applicazione non si estende ai farmaci vendibili senza prescrizione medica, prodotti ottenibili tramite consiglio del farmacista. Eccezione: eventuali medicamenti oggetto di noto abuso.

 

Raccomandazioni comportamentali

  1. Un farmacista può onorare, di regola, una ricetta di un medico della Regio Insubrica presentata da un paziente di passaggio o che soggiorna nella stessa Regione.

  1. La ricetta non può essere onorata se concerne prodotti per i quali sussistono dei noti usi abusivi (cf. punti 3 e 4). Non possono inoltre essere onorate ricette redatte da medici non abilitati nel proprio Paese a prescrivere alcuni prodotti (es. medico italiano non abilitato a prescrivere eritropoietina).

  1. I prodotti oggetto di particolare abuso sono attualmente i seguenti:

  • medicamenti dopanti (ormoni anabolizzanti, ormoni di crescita, eritropoietina).
  • anoressigeni simpaticomimetici (amfepramone, fendimetrazina, ecc.).
  • psicofarmaci particolari (Rohypnol, barbiturici, metaqualone, ecc.): cf. punto 4.
  • materie medicinali e solventi utilizzati per preparare droghe sintetiche (precursori).

    4. Stupefacenti. In base alle relative disposizioni italiane e svizzere le farmacie non possono onorare            ricette estere di stupefacenti. La legislazione svizzera suddivide gli stupefacenti in due principali              categorie:

  • gli stupefacenti "classici" (morfina, metadone, cocaina, petidina, ecc.).
  • gli stupefacenti "parzialmente esclusi dalle misure di controllo": si tratta
  • sostanzialmente delle benzodiazepine, dei barbiturici, del metaqualone e degli anoressigeni simpaticomimetici.

Per gli stupefacenti "classici" le farmacie svizzere, analogamente a quelle italiane, possono onorare solo ricette di medici della stessa nazionalità. Per gli stupefacenti "parzialmente esclusi dalle misure di controllo" le farmacie svizzere possono onorare anche ricette estere. Valgono comunque al riguardo gli obblighi di diligenza, le verifiche ed i controlli richiesti dall’arte farmaceutica. Ciò non di meno non dovrebbero essere onorate, in base al seguente accordo, le ricette dei seguenti prodotti:

  • Rohypnol (flunitrazepamum).
  • Dormicum (midazolamum).
  • Farmaci a base di metaqualone.
  • Farmaci a base di barbiturici.

    5. I rispettivi Ordini approfittano di questo accordo per richiamare i colleghi circa gli obblighi di                 diligenza legati alla professione del farmacista. Occorre sottolineare che, al di là di ogni                           disposizione legale e di ogni raccomandazione, il giudizio definitivo circa l’ammissibilità o meno di           una richiesta è lasciato all’apprezzamento del farmacista. Apprezzamento che, conformemente alle         regole dell’arte, si basa sul colloquio diretto con il paziente e comporta delle verifiche, ivi comprese         quelle dell’identità e delle necessità terapeutiche. In caso di dubbio, deve prevalere la prudenza:              ma non si può escludere che pazienti all’estero necessitino con urgenza per le proprie cure i                    prodotti di cui al punto 4.

 

   6. Gli Ordini dei Farmacisti della Regio Insubrica si attiveranno con effetto immediato presso i propri        membri per rendere esecutivo il presente accordo (…) che potrà essere modificato parzialmente o        totalmente e disdetto dietro richiesta delle parti contraenti.
 

Consegna di medicamenti su ricetta italiana (vale per analogia per ricette di altri Paesi).

Regola 1: la ricetta di un medico italiano ha validità anche in Ticino
Si può dispensare il medicamento prescritto compiendo le stesse verifiche professionali previste per una ricetta di un medico svizzero.

Regola 2: non valgono le ricette prescriventi stupefacenti o medicamenti vietati.
In particolare:

  • stupefacenti classici (quelli con la vignetta rossa). Attenzione: i medici di Campione d’Italia sono abilitati a prescrivere stupefacenti utilizzando il ricettario ufficiale svizzero in 3 copie; queste loro ricette sono valide solo in Ticino.
  • Tasmar® (Tolcapone): è vietato dispensarlo su prescrizione di un medico straniero, siccome il paziente deve essere incluso nel programma di sorveglianza deciso dall’UICM.
  • anoressizzanti vietati in Italia, ovvero Amfepramone (Prefamone®, Regenon®, Tenuate®), Fentermina (Adipex®, Ionamine®, Normaform®), Mazindolo (Teronac®), Norpseudoefedrina (Adistop®, Antiadipositum®, Belloform®, Limit-X®, Miniscap®).
  • tutti i medicamenti ritirati dal mercato da parte dell’UICM per ragioni di sicurezza.

Regola 3: non si considerano valide le prescrizioni per medicamenti molto problematici presenti
anche sul mercato italiano

I membri dell’OFCT si impegnano volontariamente a non onorare le ricette di medici italiani prescriventi:

  • Eritropoietina (Eprex®, Recormon®)
  • Ormoni della crescita (Genotropin®, Humatrope®, Norditropin®, Saizen®)
  • Ormoni anabolizzanti, ovvero Mesterolone (Proviron®), Nandrolone (DecaDurabolin®),
  • Testosterone (Andriol®, Testoviron®)
  • Dormicum® (Midazolam), Rohypnol® (Flunitrazepam) e Toquilone® (Metaqualone), salvo per i pazienti che soggiornano nel Cantone
  • Precursori e altre sostanze chimiche pure (non sottoforma di specialià farmaceutica) utilizzate per sintetizzare o tagliare stupefacenti illegali, in particolare: acetone, acido ascorbico, acido cloridrico, acido solforico, anidride acetica, dietiletere, efedrina, ergometrina, ergotamina, lattosio, potassio permanganato, procaina, toluolo.

Regola 4: per le ricette prescriventi prodotti oggetto di abuso valutare la situazione con particolare attenzione.
In caso di dubbio rifiutare la consegna. La prudenza è d’obbligo soprattutto con:

  • Sostanze psicotrope del tipo Benzodiazepine e Barbiturici
  • Sibutramina (Reductil®).

Regola 5: la ricetta è valida solo se il medico è abilitato a prescrivere quel medicamento
In Italia taluni medicamenti possono essere prescritti solo da medici con una determinata formazione o funzione (“medicamenti sottoposti a ricetta limitativa”). In tal caso, la ricetta è valida solo sesarebbe valida anche in Italia. Fa stato l’intestazione sulla ricetta (nome e funzione del medico prescrivente devono essere indicati). In caso di difficoltà contattare il farmacista cantonale.
Ricordare:

  • Clozapina (Leponex®): può essere prescritto solo da psichiatri o neuropsichiatri operanti in centri ospedalieri. Sulla ricetta deve essere riportato “conta leucocitaria compatibile con la norma” analoga dizione.
     

 Consulta l’indice della "Guida al sistema sanitario italiano e svizzero"

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Pubblicato il 01 Gennaio 2010
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