Extraprofitti rinnovabili. Finalmente la Corte di Giustizia Unione Europea si pronuncia
I molteplici giudizi pendenti avanti al TAR Lombardia e al Consiglio di Stato, quindi, sono stati tutti sospesi (di fatto o a causa dei rinvii pregiudiziali) in attesa che si pronunciasse la Corte di Giustizia
Appena pubblicata la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul tema “extra profitti” degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (Causa C-423-23).
Attesa da ormai due anni e mezzo. È rinvenibile sul sito Internet della Corte: https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/2023/C-0423-23-00000000RP-01-P-01/ARRET/314548-IT-1-html
Il procedimento da cui origina questa pronuncia è pendente avanti al TAR Lombardia. A sua volta, inoltre, il Consiglio di Stato, con quattro separate ordinanze, l’anno scorso, ha chiesto alla Corte di Giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla medesima questione. I molteplici giudizi pendenti avanti al TAR Lombardia e al Consiglio di Stato, quindi, sono stati tutti sospesi (di fatto o a causa dei rinvii pregiudiziali) in attesa che si pronunciasse la Corte di Giustizia.
La Corte, come spesso nelle sue pronunce, si defila lasciando, di fatto, al Giudice domestico la soluzione della questione. Alcune frasi non le commentiamo qui, ma risultano gravissime a prima lettura, ad esempio quella che afferma che il meccanismo effettivamente fissa un tetto di livello sufficiente “a meno di voler pensare che sia stato istituito un meccanismo privo di logica economica” (punto 67). Siamo tutti consci del fatto che il meccanismo, come altri analoghi in precedenza (si pensi al c.d. spalma incentivi), sia stato introdotto per fini diversi da quelli propagandati e non abbia raggiunto lo scopo dichiarato di contenere l’impatto economico degli incentivi agli impianti a fonti rinnovabili nella bolletta elettrica.
La sentenza stabilisce cinque criteri (individuati ai paragrafi da 62 a 68 e collettivamente indicati come “l’insieme delle circostanze pertinenti”) a cui attenersi per accertare che la disciplina interna “extra profitti” non pregiudichi gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili.
Le “circostanze pertinenti” (o, che dir si voglia, i criteri) non sono sempre così chiarissime e si auspica vengano declinate per essere concretamente applicabili. Si consideri, ad esempio quanto indicato al paragrafo 66 (terzo criterio): “la struttura dei costi degli impianti coinvolti nonché il costo attualizzato dell’energia per la tecnologia di cui trattasi”.
Che cosa succede adesso?
Il TAR Lombardia, che è il Giudice del rinvio che ha sottoposto alla Corte la questione pregiudiziale e che dovrà ora definire il giudizio amministrativo, potrà ritenere di conoscere già le “circostanze pertinenti” e quindi decidere il ricorso (anzi, i ricorsi), oppure potrà reputare che queste circostanze vadano dimostrate puntualmente dai singoli ricorrenti per ogni singolo impianto.
In alternativa, lo Stato potrà decidere di indicare direttamente (auspicabilmente dettagliandole) quali siano tali “circostanze pertinenti” oppure emanare un provvedimento specifico che risolva la questione per tutti i ricorrenti o addirittura per tutti gli impianti colpiti dal meccanismo, anche per quelli che non abbiano presentato ricorso.
Pare più remota, ma va comunque considerata per completezza, la possibilità di un intervento immediato del Consiglio di Stato. Difficile che avvenga, per il rischio di pronunce confliggenti con quelle che il TAR Lombardia si appresta ad emanare. Auspicabile in ogni caso (e probabilissima) una riunione di coordinamento fra ARERA, GSE e Ministeri. Sarebbe molto istruttivo assistervi.
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