Auto e finanziamento? Con la mediazione il debito è rinegoziato

In Camera di Commercio la mediazione è uno strumento a disposizione di imprese e privati per risolvere ogni tipo di controversia su diritti disponibili in ambito civile e commerciale, senza limiti di valore


Il tentativo di mediazione è obbligatorio per alcune materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
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Può accadere: una situazione imprevista al lavoro, una difficoltà improvvisa, quale spesa non 
programmata ma improrogabile. E il contratto di finanziamento per l’automobile diventa un 
peso insostenibile per la famiglia. Che fare se la società erogatrice non si mostra benevola? 
Il caso di questa settimana è proprio questo: un consumatore sottoscrive un contratto 
di finanziamento per l’acquisto di una vettura. Purtroppo, per difficoltà economiche 
sopraggiunte, non riesce a rispettare i pagamenti rateali mensili previsti. Il contatto con la 
società finanziaria con cui aveva sottoscritto il finanziamento non ha esito positivo: non si 
riesce a trovare una soluzione. Anzi, visto il mancato rispetto delle scadenze, la società chiede 
il pagamento integrale di tutto il finanziamento concesso.
Che fare allora? Con l’entrata in vigore il 20 settembre 2013 di una riforma che ne ampliato 
le competenze, tra le materie per cui c’è l’obbligo di un ricorso alla Mediazione ci sono anche 
le i contratti assicurativi, bancari e finanziari. Basta dare un occhio sul sito della Camera di 
Commercio www.va.camcom.it e si trovano facilmente tutte le informazioni per rivolgersi 
all’Organismo di Mediazione gestito dallo stesso ente camerale. 
Due incontri con un mediatore bastano per raggiungere l’accordo: il debito viene rinegoziato e 
il consumatore s’impegna a versare un primo importo a dimostrazione della sua volontà di adempiere all’obbligazione assunta. Per il pagamento del residuo, viene definito un maggior numero di rate con importi inferiori a quelli inizialmente pattuiti.

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Informazioni:
Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Varese
Tel. 0332/295.367-311
conciliazione@va.camcom.it
www.va.camcom.it
twitter @vacamcom
Altri Organismi di Mediazione in provincia di Varese:
li trovi su “
www.giustizia.it – registro organismi di mediazione”

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

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Pubblicato il 24 Aprile 2014
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