Targhe alterne, dove e quando
Pubbliochiamo l'ordinanza del comune che impone per il primo giovedì la sola circolazione delle auto con targa pari
Il sindaco
Vista la delibera VII/20217 della Giunta Regionale del 14.01.2005, adottata dal presidente della Regione Lombardia per il contenimento dell’inquinamento atmosferico da PM10 nelle zone critiche e negli agglomerati della Regione Lombardia;
Ritenuto di dover adottare un provvedimento per recepire le disposizioni citate in premessa e attuarle nell’ambito del territorio di questo comune;
Visto l’art. 7 comma 1 lettera a) del Codice della Strada, in relazione all’art. 6 comma 1 dello stesso Codice che prevede la limitazione della circolazione stradale per motivi di tutela della salute;
Ordina
La circolazione veicolare a targhe alterne di tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a trasporto pubblico nei giorni 20 e 27 gennaio 2005; 3 e 10 febbraio 2005, dalle ore 08.00 alle ore 20.00:
Il 20 gennaio e il 10 febbraio sono esclusi dal divieto di circolazione di cui sopra i veicoli con targa contraddistinta da numero pari aventi le seguenti caratteristiche:
– i veicoli ad emissione nulla (motore elettrico) e i veicoli a metano e a GPL;
– i veicoli con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, gpl),
– gli autoveicoli, alimentati a benzina, dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dallo 01. 01. 93 o immatricolati in precedenza purchè in conformità alla citata direttiva;
– gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dallo 01.01.93 o in precedenza purchè conformi alla citata direttiva;
– gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa massima superiore a 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive direttive e di massa massima inferiore a 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive direttive;
– i motoveicoli e ciclomotori omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE,
– i motoveicoli e ciclomotori a quattro tempi, omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE,
– autovetture equipaggiate con motore ibrido-elettrico e termico.
Il 27 gennaio e il 3 febbraio sono esclusi dal divieto di circolazione di cui sopra i veicoli con targa contraddistinta da numero dispari aventi le seguenti caratteristiche:
– i veicoli ad emissione nulla (motore elettrico) e i veicoli a metano e a GPL;
– i veicoli con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, gpl),
– gli autoveicoli, alimentati a benzina, dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dallo 01. 01. 93 o immatricolati in precedenza purchè in conformità alla citata direttiva;
– gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dallo 01.01.93 o in precedenza purchè conformi alla citata direttiva;
– gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa massima superiore a 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive direttive e di massa massima inferiore a 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive direttive;
– i motoveicoli e ciclomotori omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE,
– i motoveicoli e ciclomotori a quattro tempi, omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE,
– autovetture equipaggiate con motore ibrido-elettrico e termico.
Il divieto non si applica alle seguenti vie:
– Viale Cadorna
– Viale Toselli
– Corso Magenta, tratto compreso tra viale Toselli e viale Gorizia
– Via S. M. del Carso
– Via per Inveruno
– Via Podgora
– Via Liguria, tratto compreso tra via Podgora e viale Sabotino
– Viale Sabotino
– Corso Sempione
– Via Saronnese
– Via Melzi, da confine territorio a via Filzi
– Via Filzi
– Via Novara (da viale Sabotino a confine territorio).
– Via Per Busto Arsizio
Sono esonerati dalla sospensione:
– Gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori ad emissione nulla (motore elettrico);
– gli autoveicoli, con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano e G.P.L.) dotati di catalizzatore ed omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive;
– le autovetture equipaggiate con motore ibrido-elettrico e termico.
– gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF. AA., dei Vigili del Fuoco e dei Corpi e dei Servizi di Polizia Municipale e provinciale;
– gli autoveicoli di Pronto Soccorso;
– ai mezzi di Trasporto pubblico e scuola bus;
– i taxi e ai veicoli di noleggio con conducente;
– gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno, con il portatore di handicap a bordo;
– le autovetture targate CD e CC;
– gli autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
– gli autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
– gli autoveicoli di medici e veterinari in visita domiciliare urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
– gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie, in grado di esibire relativa certificazione medica;
– gli autoveicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico certificati dal datore di lavoro;
– gli autoveicoli degli operatori dell’informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti di tesserino di riconoscimento;
– gli autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
– agli autoveicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling).
Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazione.
Informa
(ai sensi dell’art.3 c.4 della L.241/90)
che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso da parte di chi ne abbia interesse all’Ispettorato generale per la sicurezza stradale del Ministero dei LL.PP., ai sensi dell’art.37 del Codice della Strada, entro 60 giorni dalla notifica all’Albo comunale, oppure in alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, in Milano, entro lo stesso termine ai sensi della Legge n.1034/71.
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