Il reddito del professionista sconta i contributi alla propria cassa, anche se già pensionato
I contributi derivanti dalla prosecuzione dell’attività professionale dopo il pensionamento vanno versati alle rispettive casse
I contributi derivanti dalla prosecuzione dell’attività professionale dopo il pensionamento vanno versati alle rispettive casse. Il legislatore interviene con la “Manovra 2011” per dirimere il contenzioso nato da una controversa interpretazione della norma che vede ancora protagonista la gestione separata dell’Inps e lo fa di nuovo, nel giro di un anno, in parte con un’interpretazione autentica.
Dopo la circoscrizione di attività prevalente, alle sole gestioni artigiani, commercianti e agricoli, e non anche a quella di amministratore di società (dl 78/10), è la volta di chiarire a chi vanno versati i contributi derivanti dalla prosecuzione dell’attività professionale dopo il pensionamento.
La Manovra impone di fatto alle Casse di fare un passo indietro e di adeguare i propri statuti e regolamenti, entro 6 mesi, prevedendo l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale anche dopo il pensionamento con l’applicazione di un’aliquota minima pari al 50% di quella ordinaria.
Va detto che tale contribuzione nel caso in cui fosse andata alla gestione separata, avrebbe prodotto una autonoma seconda pensione solo nel caso in cui fosse stato raggiunto almeno un quinquennio di versamenti. Nel caso previsto ora, restando la maggiore contribuzione alla stessa cassa erogatrice del trattamento pensionistico, ogni triennio darà diritto ad un supplemento del trattamento ordinario che l’Ente dovrà liquidare sulla base dei contributi relativi al periodo di riferimento.
Restano fuori gli altri soggetti che, come chiarito sono solo coloro la cui attività professionale non ha una cassa previdenziale propria.
Tali soggetti, che già durante la propria attività hanno l’obbligo di iscrizione alla gestione separata, al momento del pensionamento (ove proseguano lo svolgimento della professione) continueranno a versare i contributi alla stessa, ma applicando l’aliquota ridotta.
Inoltre, sembrerebbero da versare alla gestione separata, i contributi sulle altre attività per lo svolgimento delle quali gli statuti delle casse professionali non prevedono l’assoggettamento, non ritenendole specificatamente inerenti, ancorché compatibili, con l’oggetto della professione.
I versamenti fino ad ora effettuati presso la gestione separata restano salvi, fermo restando che da ora in poi il pensionato tornerà a versare alla propria cassa professionale.
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