Investe il gatto e impedisce i soccorsi, il processo si farà
La decisione della Corte di cassazione rimanda al giudice di merito una questione nata da un incidente di alcuni anni fa
Investire un gatto nel cortile e impedire che vengano prestate le cure al micio: per il Giudice dell’udienza preliminare il caso va archiviato, ma viene fatta opposizione e la Corte di Cassazione decide di rimandare tutto nuovamente di fronte ai giudici.
La vicenda risale al 17 agosto del 2008. Una signora stava uscendo con la sua auto dal cortile di un’abitazione, quando investì accidentalmente un gatto. Non soccorso, l’animale morì due giorni dopo. Nei suoi confronti venne presentata una denuncia per maltrattamento di animali, finita al Gup di Busto Arsizio, il quale però dispose il proscioglimento.
Contro questa decisione si è espresso il sostituto procuratore che ha deciso di ricorrere in Cassazione. Secondo il magistrato ricorrente, infatti, non ci sarebbe solo un maltrattamento di animali come contestato in primo grado ma un reato maggiore, avendo la mancanza di soccorsi portato alla morte del gatto.
Contrariamente a quanto stabilito dal Giudice per le Indagini Preliminari, la terza sessione penale della Corte di Cassazione il 22 luglio ha rispedito al Pubblico Ministero il caso dell’automobilista che dopo aver investito un gatto ne ha determinato la morte impedendo il soccorso veterinario. La questione ruota attorno al 544 bis e 544 ter, commi 1 e 2, del Codice Penale.
Per il comportamento tenuto dall’automobilista il Pubblico Ministero aveva chiesto la condanna, "perché dopo avere investito accidentalmente un gatto nel corso di una manovra alla guida di un’autovettura, senza necessità e giustificazione alcuna, ometteva di prestare all’animale le dovute cure, impedendo altresì di accedere all’interno del cortile ove si era verificato l’evento al fine di recuperare il gatto e trasportarlo presso un veterinario, così cagionandone la morte che sopravveniva dopo due giorni di agonia".
Ora la Suprema Corte dà torto al GIP che aveva emesso sentenza di proscioglimento, in virtù del fatto che "le lesioni riportate dal gatto non furono conseguenza di sevizie o di atto emulativo e che il comportamento omissivo tenuto successivamente dall’imputata, concretatosi nel rifiuto di trasportare o lasciar trasportare l’animale da un veterinario non integra la fattispecie criminosa ascrittale".
Nel merito, la Corte osserva che il fatto non appare tanto riconducibile all’ipotesi di reato prevista dall’articolo 544 ter (che punisce chi per crudeltà o senza necessità cagiona una lesione ad un animale ovvero sottopone un animale a sevizie o a comportamenti o fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche).
Però, prosegue la sentenza, nel caso concreto sussiste l’evento morte dell’animale previsto dall’articolo 544 bis c.p. "può essere conseguenza sia di una condotta commissiva che omissiva".
La Cassazione aggiunge che "appare inoltre configurabile l’elemento psicologico del reato" e "si palesa necessario rimettere gli atti al PM perché valuti in relazione alle circostanze di fatto emerse dalle indagini, se sussiste un nesso di causalità tra la condotta e l’evento e se tale condotta, concretatasi nell’avere impedito ad altre persone di soccorrere l’animale può concretamente qualificarsi come commissiva ovvero omissiva e giuridicamente rilevante".
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