Crisi d’impresa e procedure concorsuali, le nuove norme in vigore dal 15 luglio

Il nuovo codice prevede modifiche lessicali (non si parlerà più di fallimento), procedurali e sostanziali. La Camera di Commercio di Varese a disposizione delle imprese per ogni informazione  

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Cambiano le norme sulla crisi di impresa e sulle procedure concorsuali. È attesa per il 15 luglio, dopo alcuni slittamenti, l’entrata in vigore del nuovo codice che andrà a disciplinare la materia con l’obiettivo di snellire e semplificare le attuali disposizioni. Un tema rispetto al quale la Camera di Commercio è a disposizione delle imprese per fornire informazioni e approfondimenti. «La Composizione Negoziata della Crisi è uno strumento del tutto nuovo – spiega il presidente dell’ente camerale varesino, Fabio Lunghi – che, in prospettiva, rappresenta un’opportunità per le imprese e il territorio. Uno strumento in grado potenzialmente di ridurre e prevenire quelle tensioni che si creano nel mercato quando un’impresa entra in crisi e a cascata si trascina dietro clienti e fornitori collegati in filiera. E che non a caso è stato affidato alla gestione operativa del sistema delle Camere di Commercio, le istituzioni che meglio rappresentano la doppia anima della Pubblica Amministrazione, regolatrice da una parte, in nome della trasparenza e della legalità, e agente di sviluppo dall’altra, sempre a fianco delle imprese per la loro crescita e per il superamento delle situazioni di difficoltà».

A entrare nel dettaglio su cosa cambierà a partire dal 15 luglio è, poi, il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Varese, Luigi Castagna.

Dottor Castagna, quali sono le principali novità del nuovo codice della crisi di impresa?
«Forse quella di maggior impatto comunicativo è data dalla sostituzione del termine “fallimento” con quello di “liquidazione giudiziale”, tuttavia si devono sottolineare le difficoltà che sono sorte con una partenza a singhiozzo dell’intero impianto normativo. Il nuovo “codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” infatti (CCII) ha avuto un inizio travagliato, con alcune parti già in vigore ed altre non ancora attivate e diverse modifiche introdotte ancora prima della sua decorrenza, normativa che a breve si appresta ad entrare in funzione nella sua interezza. Gli obiettivi sono ambiziosi, se si considera che con questo nuovo impianto normativo si intende riformare la disciplina delle procedure concorsuali; semplificare il quadro normativo nel suo complesso; soddisfare l’esigenza di certezza del diritto e migliorare l’efficienza del sistema economico in modo tale da renderlo più competitivo anche nel confronto internazionale».

Come è articolato il nuovo codice?
«I punti principali possono essere suddivisi in modifiche lessicali, modifiche procedurali e modifiche sostanziali. Le prime sono, essenzialmente: la sostituzione del termine “fallimento” con l’espressione “liquidazione giudiziale” e l’introduzione di una nuova definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza; il secondo gruppo comprende: il riordino dei diversi modelli preesistenti di procedure processuali di natura concorsuale, sia per l’accertamento dello stato di crisi (reversibile) o di insolvenza che per l’utilizzo degli strumenti propri del processo telematico; l’accesso alle procedure di accertamento delle ipotesi di crisi e/o insolvenza di tutte le categorie economiche, che fruiranno di diversi strumenti innovativi e/o rinnovati, fra cui la “composizione negoziata”, il “concordato preventivo” (declinato in varie fattispecie e una dedicata ai soggetti di minori dimensioni), la “liquidazione giudiziale”; l’armonizzazione delle procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori. Il terzo gruppo contiene, essenzialmente: l’estensione (con una migliore definizione) degli obblighi per le imprese di dotarsi di “adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili”, anche tramite l’adozione di appositi “indicatori” che possano anticipare l’insorgenza delle crisi aziendali; la priorità per proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite diverso imprenditore; nuovi obblighi e condizioni per la nomina di Collegio Sindacale e revisori legali».

Il legislatore ha introdotto la procedura della composizione negoziata. Che caratteristiche ha questo istituto e quali soggetti coinvolge?
«L’istituto della “composizione negoziata della crisi” rappresenta un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà finalizzato al loro risanamento. Si tratta di un percorso di composizione ad accesso esclusivamente volontario, caratterizzato da maggiore riservatezza rispetto alle altre procedure. Si accede tramite una piattaforma telematica, attraverso la quale è possibile anche effettuare dei “test” di simulazione. All’imprenditore viene affiancato un esperto, terzo e indipendente, munito di specifiche competenze, scelto all’interno di uno specifico registro, al quale è affidato il compito di valutare la fattibilità dell’ipotesi di risanamento e agevolare le trattative con i creditori, eventualmente necessarie per il risanamento dell’impresa».

L’esperto negoziatore avrà nei commercialisti e negli avvocati le principali figure di riferimento. Che risposta avete avuto dagli iscritti all’ordine e quale percorso di formazione avete predisposto?
«Ad oggi, nella prima fase di formazione dell’elenco, su oltre 500 iscritti al nostro Ordine sono stati iscritti circa una dozzina di colleghi in possesso dei requisiti richiesti. In tutta Italia, su circa 118mila commercialisti, risultano iscritti poco meno di 1800 colleghi. Un numero ben maggiore, invece, sta ultimando il richiesto corso di formazione specialistica di 55 ore, ma va altresì considerato che il ruolo e le competenze dei commercialisti si estendono – oltre alle attività classiche contabili, amministrative e fiscali – alla consulenza precedente alla fase di composizione negoziata, in relazione all’introduzione e al monitoraggio degli “adeguati assetti”, resi obbligatori, e alla consulenza in ambito finanziario, legata all’accesso al credito e alle valutazioni di sostenibilità economico-finanziaria delle strutture aziendali».

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nella foto il Consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti di Varese

Che vincoli di riservatezza ha il negoziatore, considerata la natura privatistica della composizione negoziata?
«La riservatezza richiesta all’esperto è massima, fatte salve le comunicazioni di Legge necessarie all’attivazione delle misure protettive del patrimonio e premiali (blocco delle esecuzioni, riduzione a certe condizioni delle sanzioni fiscali ed altre ancora) tese a favorire il ricorso a questa forma di risoluzione della crisi, derivante sia dalla previsione legislativa che dal segreto professionale tipico della nostra attività ordinistica».

Quali sono, se ci sono, gli elementi critici della composizione negoziata?
«È un istituto nuovo, non processuale e, conseguentemente, con poca prassi consolidata; quindi, comprensibilmente, un “rodaggio” dell’applicazione dello strumento è tuttora in corso e questo determina una minore “domanda” attuale rispetto a quanto non si stima che vi sia a “regime”. Le criticità maggiori risiedono nella tempistica necessaria per le risposte degli Enti Pubblici creditori, nei fatti più lunga di strumenti come il concordato, mentre un’altra criticità è riscontrabile nei (giusti) obblighi del nuovo articolo 2086 del codice civile, che parla dei già citati “adeguati assetti” e delle “misure preventive”, la cui adozione risulta ad oggi non diffusa come dovrebbe e di non facile applicazione pratica, soprattutto per le imprese di minori dimensioni».

La tipologia delle istanze presentate è un buon termometro per misurare l’utilizzo che viene fatto dello strumento. I dati di Unioncamere, fino ad aprile di quest’anno, indicano che è stato presentato il 60% delle istanze ex articolo 6, mentre 9 sono state quelle presentate da gruppi di imprese su un totale di 148. Solo 43 hanno fatto il test pratico previsto dalla legge. Che cosa rivelano questi primi dati?
«Quanto si ricordava prima, cioè che siamo in una fase di “rodaggio” e che vi è una certa diffidenza per la novità dello strumento da parte delle imprese. Invero, il fatto che – per quanto siano ancora poche le domande – la maggior parte di queste siano in Lombardia, che di solito «innova più velocemente, data la tipologia del tessuto imprenditoriale presente, lascia aperta la speranza che la “composizione negoziata” possa affermarsi nel tempo come strumento utile per la risoluzione delle crisi aziendali».

Il nostro tessuto economico è composto perlopiù da micro e piccole imprese. Lei pensa che per come è stato strutturato l’istituto, soprattutto per la documentazione richiesta, sia di facile utilizzo per il piccolo imprenditore?
«È uno strumento di facile utilizzo per l’imprenditore “consapevole”, indipendentemente dalle sue dimensioni, ma il consiglio resta quello di approcciarlo con l’assistenza di un dottore commercialista che possa guidare l’impresa in tutti gli aspetti giuridici ed economico-finanziari, sia precedenti che legati alla sua applicazione. Tuttavia è proprio la consapevolezza l’elemento spesso mancante se è vero che, proprio per il difetto dimensionale richiamato, spesso si osserva una carenza culturale che influenza negativamente la capacità di strutturare un approccio sistematico ai temi organizzativi che, come prima richiamato, costituisce uno degli aspetti salienti dell’intera disciplina. Monitorare la condizione operativa e gestionale della propria impresa, quindi in un momento precedente al deflagrare della crisi vera e propria, non è semplice e l’attenzione che si sta ponendo ai temi relativi agli adeguati assetti costituisce una delle criticità maggiormente evidenti peraltro sempre più attenzionata anche dalla giurisprudenza. Per questo motivo l’invito è quello di rivolgersi alla categoria dei dottori commercialisti, professionisti in possesso di strumenti tecnici e culturali adeguati all’attuazione di questi percorsi e comunque in grado di affiancare l’imprenditore di ogni dimensione con un approccio sistematico e coerente alla dimensione della gestione aziendale così da favorire e facilitare la necessaria coscienza nell’insorgenza delle situazioni di crisi».

Redazione VareseNews
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Pubblicato il 13 Giugno 2022
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